DASPO DI GRUPPO

DASPO di gruppo per chi va a vedere la partita con oggetti idonei ad offendere

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 46982 del 2018

Nel caso di specie, il GIP del Tribunale non aveva convalidato il provvedimento di daspo del Questore, in quanto non sarebbe emersi alcun accertamento in merito all’attribuibilità al pervenuto del possesso del materiale atto ad offendere, rivenuto sul furgone da lui e da altre persone occupato.

Contro tale ordinanza aveva presentato ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando l’erronea applicazione dell’art. 6-ter della L. n. 401 del 1989.

Detta norma appena richiamata sanziona chiunque venga trovato in prossimità di manifestazioni sportive con oggetti idonei ad offendere.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso in quanto dagli elementi raccolti risulta palese che tutti i soggetti presenti sul furgone fermato dagli agenti di polizia avevano l’effettiva disponibilità degli oggetti contundenti.

Inoltre gli spazzi ridotti del veicolo, e le notevoli dimensioni dei bastoni e delle mazze dimostrano che ogni passeggero aveva la consapevolezza dell’esistenza delle armi.

Se da un lato è vero che secondo costante orientamento giurisprudenziale,

“al fine di garantire il rispetto del principio della personalità della responsabilità penale, richiede una valutazione individualizzata in ordine all’effettiva disponibilità e contiguità del materiale contundente rispetto al singolo destinatario del provvedimento di DASPO, è altrettanto vero che un tale giudizio individualizzato non si rende necessario nel caso in cui tutti i soggetti coinvolti nell’episodio di riferimento abbiano la disponibilità dello stesso e possono dunque pacificamente utilizzarlo per porre in essere le azioni dannose e pericolose che il provvedimento intende neutralizzare, essendo in tal caso superflua la titolarità a titolo individuale dei singoli arnesi”.

Con l’art. 2 del d.l. n. 119 del 2014 è stato introdotto il c.d. DASPO di gruppo, diretto a colpire i soggetti che abbiano tenuto comportamenti finalizzati alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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