COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERE


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Costituzione dell’assemblea e validità delle delibere

L’assemblea in prima convocazione, ai sensi dell’art. 1136 c.c., è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo).

Il valore dell’edificio viene calcolato in relazione ai millesimi di proprietà.

In prima convocazione sono valide le deliberazioni che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum deliberativo).

La regolare costituzione dell’assemblea, requisito indispensabile di validità delle delibere, deve sussistere al momento della formazione dell’assemblea; l’eventuale allontanamento di alcuno degli intervenuti non incide sulla determinazione del “quorum” costitutivo, in quanto i requisiti di presenza e di valore devono esistere al momento iniziale della riunione.

Se l’assemblea, in prima convocazione, non può deliberare per mancanza di numero legale previsto dalla legge, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

La seconda convocazione, quindi, non può essere tenuta lo stesso giorno della prima, anche se in orario differente; solitamente la seconda convocazione si tiene il giorno successivo alla prima ed in orario diverso ma, comunque, tra la prima e la seconda convocazione non si devono superare i 10 giorni.

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo).

La deliberazione, in seconda convocazione, è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio (quorum deliberativo).

Ai fini della validità delle delibere assembleari l’articolo 1136 del c.c., articolo inderogabile, richiede sempre la compresenza di una duplice maggioranza, così determinata:
• valore dei millesimi dell’edificio;
• numero dei partecipanti al condominio.

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STUDIO PASQUALI AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI

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