ECCO COSA CAMBIA DAL 13 GENNAIO 2018 IN AMBITO DI VISITE FISCALI

Visite fiscali

Il decreto n. 206 del 17/10/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2017

Dal 13/01/2018 entra in vigore la nuova normativa (decreto n. 206 del 17/10/2017) stabilita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che dispone le nuove procedure per l’accertamento delle assenze per malattia di tutti i comparti del Pubblico Impiego ma soprattutto stabilisce uno stretto giro di vite in materia di reperibilità.

Il decreto in esame introduce molte novità ma lascia invariate le fasce di reperibilità, non accogliendo l’armonizzazione invocata dal Consiglio di Stato nel parere rilasciato sul provvedimento.

Il datore di lavoro può domandare la visita fiscale già dal primo giorno di malattia, attraverso l’INPS con un controllo tempestivo a domicilio tramite i suoi medici. La visita inoltre, può essere disposta anche direttamente dall’Inps, su propria iniziativa, secondo le modalità predefinite dallo stesso ente.

La visita fiscale può essere disposta con una cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità dei giorni festivi o del riposo settimanale.

Al fine di contrastare l’assenteismo, il controllo medico-fiscale deve essere richiesto soprattutto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

In seguito alle nuove disposizioni, la visita fiscale può essere ripetitiva e di conseguenza, il medico fiscale può presentarsi a casa più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce di reperibilità vanno dalle 9 del mattino alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di non allontanarsi da casa durante questi intervalli di tempo vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.

Sono esenti dall’obbligo di reperibilità, i dipendenti affetti da:

  • Patologie gravi che necessitano di terapie salvavita;
  • Beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab. A del D.P.R. n. 834 del 30/12/1981;
  • Stati patologici connessi ad invalidità pari o superiore al 67%

V. anche

Il medico redige un verbale di accertamento con la valutazione circa la capacità o l’incapacità lavorativa riscontrata, e successivamente lo trasmette all’INPS in via telematica che con il medesimo sistema lo trasmette al datore di lavoro. Infine una copia deve essere messa a disposizione del dipendente.

Il lavoratore ammalato deve comunicare all’Ufficio dove presta servizio l’eventuale valutazione dell’indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove rimarrà reperibile.

Nel caso in cui il medico fiscale non trovi il dipendente nel domicilio dichiarato, avviserà prontamente il datore di lavoro e lascerà l’invito per il dipendente a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.

Se il dipendente non accetta l’esito della visita, dovrà immediatamente eccepirlo in sede di visita domiciliare.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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