COPERTURA ASSICURATIVA DEI MEZZI

Limiti della copertura assicurativa

La Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la sentenza del 19 ottobre 2016, n. 21097 ha stabilito che l’assicurazione non copre solamente la circolazione, ma tutte le attività cui il mezzo è destinato

Nel caso di specie una donna aveva perso la vita in quanto era stata colpita da un cavetto di acciaio posto tra due trattori, tranciato da una vettura di passaggio, in seguito al trauma cranico riportato dopo la caduta.

Il marito ed i figli della vittima avevano convenuto in giudizio il responsabile dell’accaduto, il quale a sua volta aveva chiamato in causa la compagnia assicuratrice al fine di sentirsi manlevare dalle conseguenze del fatto, in forza della polizza assicurativa stipulata con la stessa.

Dal canto suo la compagnia assicuratrice aveva sostenuto l’inoperatività della polizza in ragione dell’estraneità del fatto dannoso all’ambito della circolazione stradale.

Il Tribunale di primo grado aveva condannato il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli attori, e disattendendo la domanda di manleva avanzata nei confronti dell’assicurazione.

Invece, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando la compagnia assicuratrice a tenere indenne il ricorrente dalle conseguenze risarcitorie riferite al sinistro oggetto di causa.

La compagnia assicuratrice nel ricorrere in Cassazione  avverso la pronuncia di secondo grado aveva sottolineato la circostanza che il convenuto aveva utilizzato il trattore solamente come punto di appoggio fisso indispensabile per compiere le operazioni di distensione e riavvolgimento del cavo metallico utilizzato per tirare la legna nel bosco.

Pertanto la ricorrente aveva dedotto la palese erroneità in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel ricollegare il fatto oggetto di causa all’ambito della circolazione stradale, e di conseguenza alle previsioni di cui all’art. 2054 c.c., del tutto estranea alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, avendo il convenuto destinato il proprio mezzo ad una forma di impiego del tutto svincolata dalla sua natura.

Gli Ermellini, intervenuti sul punto hanno dichiarato inammissibili i motivi di ricorso, in quanto la corte territoriale aveva fondato la propria decisione non sul fatto di un eventuale utilizzo del verricello e del cavo a scopo di traino, ma sul presupposto della sostanziale irrilevanza dell’uso di tali accessori, una volta accertato che la distensione e la pericolosa collocazione del cavo sulla sede stradale era avvenuta durante un’operazione connessa alla circolazione stradale del trattore sulla via pubblica.

Nell’ambito del concetto di circolazione stradale ex art. 2054 c.c. deve ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti, con la conseguenza che:

“quando gli atti avvengono sulla pubblica via, essi danno luogo all’applicabilità della L. n. 990 del 1969, con conseguente operatività della garanzia assicurativa prestata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale”.

A tale principio non fa eccezione il compimento di attività pericolose poste in essere mediante l’immissione di un veicolo nella circolazione sulla via pubblica.

Sul punto si deve richiamare anche quanto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13239 del 2008, secondo cui:

“sotto l’aspetto operativo/funzionale, qualsiasi atto di movimentazione di un veicolo o di sue parti deve ritenersi posto in essere in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all’applicabilità della normativa sull’assicurazione per la R.C.A.”

Dott.ssa Benedetta Cacace


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