CONTO COINTESTATO E DONAZIONE INDIRETTA

Avere un conto cointestato può nascondere donazione indiretta?

Vediamo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II, con l’ordinanza n. 4682 del 28 febbraio 2018

Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio la cointestataria del conto corrente, sostenendo che avendo questa aperto un conto cointestato, la metà delle somme versate dovevano ritenersi di sua spettanza quale donazione indiretta ex art. 1298 c.c. pertanto il prelevamento della metà doveva ritenersi legittimo.

L’articolo 1298 c.c. dispone che:

“Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente”.

La convenuta, costituitasi in giudizio aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che la cointestazione del conto corrente derivava dalla necessità che le operazioni di versamento e di pagamento fossero effettuate per suo conto, dall’attore, con il quale aveva un lungo rapporto di amicizia, non avendo mai manifestato l’animus donandi in relazione alle somme da questo prelevate.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto le doglianze attoree, condannando l’uomo alla refusione delle somme prelevate dal conto cointestato.

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla questione ha invece riformato le sentenze precedenti, precisando che in base all’art. 809 c.c., qui sotto riportato, la donazione indiretta non necessità dell’atto pubblico.

“Le liberalità anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione”.

Secondo gli Ermellini, la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta nel caso in cui tale somma, all’atto della cointestazione risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario, a condizione che sia verificata l’esistenza dell’animus donandi.

Con la sentenza n. 26983 del 2010 e n. 468 del 2010 di Cassazione, in un caso analogo è stato affermato che:

“L’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER