CONFISCA E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 39424 del 24 agosto 2017 ha stabilito che in caso di confisca, vi è l’obbligo di motivazione anche in caso di patteggiamento

In materia di confisca obbligatoria, il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la misura anche nel caso di pena concordata ex art. 444 c.p.p.

V. anche

I fatti oggetto del procedimento penale integravano la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, di cui al comma 1bis dell’articolo 73 D.P.R. 309/90, ipotesi di reato per la quale è prevista la confisca obbligatoria ex art. 12 sexies D.L. 306/1992, come convertito in Legge n. 356/1992.

L’articolo 240 del codice penale dispone che:

“Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stato in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies.

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1bis del capoverso prevedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa”.

Nel caso in oggetto, dobbiamo menzionare la misura di sicurezza della confisca cosiddetta allargata, prevista dall’articolo 12-sexies del D.L. 306/1992, come conv. In legge n. 356/1992.

È un’ipotesi di confisca obbligatoria, in quanto stabilisce che:

“Per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5 e 74 del D.P.R. . 309/90 sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica”.

Il primo comma dell’art. 445 c.p.p. dispone che la sentenza di patteggiamento

“quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale”.

Tale inciso è stato oggetto di modifica ad opera dell’articolo 2 della l. 134/2003, e pertanto anche in caso di patteggiamento si applica l’intera disciplina di cui all’art. 240 c.p.

La decisione della Corte di Cassazione:

I giudici hanno enunciato che:

“Pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/2003 all’art. 445 comma 1 c.p.p., con l’estensione dell’applicabilità in caso di pena patteggiata della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 c.p., il giudice ha l’obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente adottate sulla provenienza di tali beni”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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