SANZIONI E CONTRADDITTORIO

In quali casi il contraddittorio non si applica alle sanzioni?

Nei rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione, quello con le amministrazioni tributarie è spesso e volentieri fonte di numerosi scontri e di molti malumori da parte dei cittadini.

L’amministrazione finanziaria statale, deputata alla riscossione dei tributi e delle imposte può anche procedere, nell’esercizio delle funzioni che le vengono riconosciute dall’ordinamento, ad esercitare una funzione punitiva, che si concretizza nell’irrogazione di sanzioni economiche.

Tuttavia, è possibile instaurare un dialogo con l’amministrazione, ossia un contraddittorio, uno scambio che consente al cittadino di dialogare con la pubblica amministrazione, esponendo le proprie ragioni.

Tale possibilità non è una mera facoltà prevista sporadicamente ma è un vero e proprio diritto al contraddittorio.

Una delle principali questioni che di recente è stata analizzata dai giudici di legittimità, con la sentenza n. 11391/2017, riguarda il rapporto fra il diritto al contraddittorio, previsto dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto dei contribuenti, nei casi di irrogazione di sanzioni amministrative ed il diritto al contradittorio sancito dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997, in materia di atti impositivi.

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Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito la questione, pronunciandosi sulla facoltà di applicare il settimo comma dell’articolo 12 dello statuto dei contribuenti agli atti di contestazione di sanzioni amministrative, emanati ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

In base a quanto disposto dai giudici, il settimo comma dell’art. 12 non può trovare applicazione dato che bisogna considerare le particolari modalità di esercizio del contraddittorio che sono regolate dal procedimento previsto dal citato art. 16.

I due ambiti devono essere tenuti distinti. Da un lato il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, nel quale è previsto dalla normativa di legge un contraddittorio rafforzato; dall’altro, il sistema relativo agli atti impositivi.

Pertanto, la decisione impugnata ha quindi erroneamente esteso l’articolo 12, comma 7 dello statuto dei contribuenti anche agli atti di contestazione delle sanzioni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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