L’istituto dell’ “applicazione della pena su richiesta”

Articolo 444 codice di procedura penale: applicazione della pena su richiesta

Il primo comma dell’articolo 444 del codice di procedura penale stabilisce che:

“L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a 1/3, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3, non supera 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria. […]”.

Quando è entrato in vigore il codice, il tetto originario per chiedere il patteggiamento era di due anni, mentre dal 2003 è stato introdotto il c.d. patteggiamento allargato ed il tetto è passato a 5 anni. Il tetto dei 2 o dei 2-5 anni è quello che si raggiunge dopo aver fatto il bilanciamento delle circostanze e aver applicato la diminuzione di 1/3.

All’epoca il giudice poteva svolgere un controllo di tipo squisitamente notarile sul patteggiamento perché non poteva sindacare la congruità della pena richiesta dalle parti.

Successivamente in materia è intervenuta la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 313/1990 ha previsto l’illegittimità costituzionale dell’articolo 444 c.p.p., a seguire è intervenuta anche la Legge Carotti che ha recepito sul piano normativo la sentenza della corte.

Vi sono due profili di incompatibilità costituzionale di un’attività giurisdizionale che non prevede il controllo sulla congruità della pena: se i giudici sono soggetti solo alla legge, non possono essere soggetti solo alle parti e se il giudice non può sindacare la congruità della pena proposta dalle parti, non può adattare la pena a quel determinato soggetto e quindi la pena, non può svolgere una funzione rieducativa.

La sentenza di patteggiamento, come tutte le sentenze, deve essere motivata.

Nel patteggiamento  si dice che “la parte civile scompare”,  ma che cosa significa? Significa che il giudice non risponde sulla pretesa civilistica, sull’istanza risarcitoria: la parte civile potrà  far valere i suoi diritti dal suo giudice naturale, cioè il giudice civile.

Tale affermazione la ricaviamo dalla seconda parte del comma 2 dell’articolo 444 codice di procedura penale.

La prima parte del comma 1bis prevede i limiti oggettivi del patteggiamento, ossia non è possibile chiedere il patteggiamento di fronte a determinati reati; la seconda parte del comma 1bis prevede i limiti soggettivi, non possono chiedere il patteggiamento determinati soggetti, ossia quelli che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi.

Dott.ssa Benedetta Cacace