Articolo 33 codice di procedura penale: capacità del giudice

In che cosa consiste la capacità del giudice?

La capacità di acquisto delle funzioni giurisdizionali si sostanzia nel possesso dei requisiti necessari per assumere la qualità di giudice; mentre la capacità di esercizio delle funzioni giurisdizionali è la capacità di esercitare le funzioni

 

 L’articolo 33 c.p.p.  (Capacità del giudice) prevede che

“Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituite i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l’organo giudicante le disposizioni sull’attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico”.

Le violazioni in materia di capacità del giudice sono presidiate dalla sanzione della nullità, prevista dagli articolo 178 e 179 c.p.p..

 

L’articolo 178 c.p.p. stabilisce che

“è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti:

  1. a) le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessari per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario;

  2. b) l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e la sua partecipazione al procedimento;

  3. c) l’intervento, l’assistenza e la rappresentazione dell’imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante”.

 

Di che nullità stiamo parlando? Della nullità assoluta prevista dall’articolo 179 c.p.p.

La nullità assoluta è la sanzione più grave, è insanabile e può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

L’articolo 179 c.p.p. dichiara che

“Sono insanabili e sono rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.

Sono altresì insanabili e sono rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge.”

Dott.ssa Benedetta Cacace

 

http://www.studiolegalebusetto.it/cosa-succede-alle-prove-acquisite-un-giudice-incompetente/