CONCORDATO NON APPROVATO E CREDITO DEL LEGALE IN PREDEDUZIONE

Il credito dell’avvocato è prededucibile anche se il concordato non è approvato

Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza n. 7974 del 30 marzo 2018

Nel caso di specie, il Giudice delegato al fallimento di una società in liquidazione, aveva ammesso in prededuzione al passivo della procedura il credito vantato dall’avvocato; sorto per aver assistito la società nella procedura di ammissione al concordato preventivo.

Gli Ermellini intervenuti sulla questione hanno rammentato che la giurisprudenza ha oramai da diverso tempo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità.

Inizialmente, con la sentenza n. 5098 del 2014, la Corte di Cassazione aveva evidenziato che:

“Anche ai crediti sorti anteriormente all’inizio della procedura di concordato preventivo, non occasionati dallo svolgimento della medesima procedura, può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio richiamato dall’art. 111, comma 2, l. fall., quello cioè della funzionalità, o strumentalità, delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura concorsuale”.

Successivamente, con la sentenza n. 6031 del 2014, è stato precisato che:

“Il disposto dell’art. 111, comma 2, l. fall. deve essere inteso nel senso che il credito sorto in funzione di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali ex art. 67, lett. g) l. fall.”

Pertanto, secondo l’orientamento appena enunciato i crediti nati in seguito alle prestazioni rese in favore dell’imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per l’assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ex art. 111, secondo comma della legge fallimentare.

Da ultimo la giurisprudenza ha ribadito che l’art. 111, secondo comma della legge fallimentare, nell’affermare la prededucibilità dei crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali, individua gli stessi sulla base di un doppio criterio, cronologico e teleologico, prefigurando un meccanismo satisfatorio destinato a regolare non solo le obbligazioni della massa sorte all’interno della procedura, ma tutte quelle che interferiscono con l’amministrazione fallimentare.

La collocazione in prededuzione ex art. 111, secondo comma, l. fall. costituisce un’eccezione al principio della par condicio.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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