COMMETTE REATO DI FURTO AGGRAVATO COLUI CHE SOTTRAE I VESTITI DAI CASSONETTI

Sottrarre vestiti dai cassonetti degli abiti usati può integrare reato di furto aggravato

Corte di Cassazione, seconda sezione penale, sentenza n. 14960 del 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento si occupa del caso di una donna colta dagli agenti di polizia nell’atto di sottrarre degli indumenti dai bidoni per la raccolta di vestiti usati.

La condotta posta in essere dal soggetto agente si qualifica come furto aggravato ex art. 625, n.7 c.p. o come rapina impropria?

L’art. 624 c.p. che disciplina l’ipotesi di furto, dispone che:

“Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625”.

Gli Ermellini, riportandosi alla precedente pronuncia della Cassazione, Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013,  precisano che si configura il reato di rapina impropria quando vi è un rapporto di immediatezza tra la sottrazione della cosa e la violenza usata per assicurarsi l’impunità. La nozione di “immediatezza” è stata interpretata in maniera così ampia da farvi ritenere che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo differente da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato. Pertanto ai fini della configurazione del reato, non serve che vi sia contestualità temporale tra la sottrazione del bene e l’uso della violenza o minaccia, ma basta che tra le due condotte intercorra un lasso temporale tale da non interrompere l'”unitarietà dell’azione” atta ad impedire al soggetto derubato di tornare in possesso dei beni sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità.

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Nel caso in esame manca il requisito dell’”unitarietà dell’azione” visto che la condotta di appropriazione degli abiti sottratti dal cassonetto per la raccolta degli indumenti usati risulta non connessa alla successiva azione violenta che scaturisce, non dalla volontà di appropriarsi dei vestiti, ma dal rifiuto della donna a seguire gli agenti di polizia per effettuare le procedure di identificazione.

Quindi, per le ragioni sopra elencate il fatto deve essere qualificato come furto aggravato ex art. 625 c.p., n. 7) e non come rapina impropria.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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