COLPA MEDICA: RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE E L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO INPS

In tema di colpa medica per ritardata esecuzione del parto cesareo, in caso di risarcimento del danno patrimoniale, e consistente nelle spese da sostenere per tutta la vita per l’assistenza personale, si deve sottrarre il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento erogata  dall’Inps?

Corte di Cassazione, sezioni unite civile, sentenza n. 12567 del 2018

La vicenda giudiziaria trae origine da una ritardata esecuzione del parto cesareo che causava danni permanenti al neonato.

Nel dettaglio i genitori del minore , avevano convenuto innanzi al Tribunale di Mantova l’Azienda ospedaliera ed alcuni sanitari, sostenendo che loro figlio era nato subendo una grave una grave ipossia celebrale a causa della ritardata esecuzione del parto cesareo, ascrivibile a colpa del medico di turno.

L’ipossia aveva causato gravi postumi permanenti, consistiti in una tetraparesi, per tale motivo gli attori avevano domandato la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti.

In questo caso il nodo della questione verte sulla domanda se in caso di risarcimento del danno patrimoniale, in questo caso per colpa medica,  si debba detrarre dal credito risarcitorio il beneficio spettante alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento.

Sulla vicenda sono state chiamate a pronunciarsi le SS.UU. per dirimere il contrasto giurisprudenziale.

Infatti su tale argomento vi sono orientamenti difformi:

secondo un primo indirizzo vi può essere la cumulabilità dell’indennità di accompagnamento con il risarcimento del danno. Tale orientamento si basa sul rilievo che,

“affinché possa applicarsi il principio della compensatio lucri cum damno è necessario che il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto che ha prodotto il danno, sicché dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona non può essere detratto quando già percepito dal danneggiato a titolo di speciale erogazione assistenziale connessa all’invalidità, tale erogazione basandosi su un titolo diverso rispetto all’atto illecito e non avendo finalità risarcitoria”.

Secondo invece altro orientamento,

“nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l’assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio il beneficio spettante alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento”.

Detto ciò le SS.UU con la pronuncia in commento, aderendo al secondo orientamento esposto, hanno disposto che dall’ammontare del danno subito dal minore deve sottrarsi il valore capitalizzato dell’indennità di accompagnamento.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER