Codice Penale – Libro Secondo | Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti
IL CODICE PENALE
TITOLO IV
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E LA PIETA’ DEI DEFUNTI
CAPO I
DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE
Art. 402.
Vilipendio della religione dello Stato
Chiunque pubblicamente (266 comma 4 c.p.) vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
Chiunque pubblicamente (266 comma 4 c.p.) offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000..
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto (406 c.p.).
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
Chiunque impedisce o turba l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l’assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico (409 c.p.), è punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni (406 c.p.).
Delitti contro i culti ammessi nello Stato
[abrogato]