CLAUSOLA COMPROMISSORIA: GLI EFFETTI SUL CONTRATTO DI MUTO
AL DI LÀ DELLA QUALIFICA DEL COLLEGAMENTO TRA UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA ED UN CONTRATTO DI MUTUO, LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN NEL PRIMO NON ESTENDE I PROPRI EFFETTI ALLE CONTROVERSIE RELATIVE AL SECONDO CONTRATTO, ANCORCHÉ COLLEGATO A QUELLO ASSERITAMENTE PRINCIPALE
Per la recente pronuncia della I Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 18973 del 5 luglio 2023 la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto come un preliminare di compravendita, non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto come un contratto di mutuo.
Nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, veniva proposto un ricorso per regolamento di competenza contro un ordinanza con cui il Tribunale di Torino si era dichiarato incompetente, in funzione della competenza arbitrale.
Era risultato che tra le parti di causa fossero stati stipulati due contratti, ossia un preliminare di compravendita di un immobile e un contratto di mutuo.
Ebbene il contratto preliminare era stato stipulato a ulteriore garanzia del mutuo, concesso alla società per un immobile di proprietà della stessa.
La società aveva nel 2014 cessato ogni attività e non aveva restituito la somma ottenuta a mutuo e quindi gli attori agivano nei confronti del garante in ragione della fideiussione.
Il contratto di mutuo era stato qualificato come parte
“integrativa dell’atto preliminare di compravendita di beni immobili” che a sua volta aveva al suo interno una clausola compromissoria, per cui: “tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci ed i loro eredi e la società in dipendenza del presente atto, saranno decise ad un arbitro da nominarsi dal Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Torino. Detto arbitro deciderà sena formalità di procedure e quale amichevole compositore. L’arbitrato avrà sede preso la società P.D.L. s.r.l.”.
Il Tribunale quindi aveva ritenuto i due accordi non solo collegati, ma anche facenti parte di un unico accordo complessivo.
I ricorrenti però ricorrevano in Cassazione contestando la fondatezza del ragionamento del Tribunale di primo grado, perché l’intenzione delle parti era stata quella di considerare il contratto di mutuo quale contratto principale e il preliminare quale sua autonoma garanzia e che quindi la clausola arbitrale contenuta in uno, non poteva spiegare i propri effetti sull’altro.
La Suprema Corte, uniformandosi a precedenti pronunce, accoglieva le doglianze su rappresentate, ritenendo che, al di là della qualifica del collegamento tra i due contratti, la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello asseritamente principale (cfr. Cass. sez. III n. 941/2017, Cass. sez. I n. 2598/2006).
La Corte quindi confermava la competenza del tribunale di Torino.
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Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07.06.2023) 05.07.2023, n. 18973