CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA: I LIMITI DI AMMISSIBILITÀ
ESCLUSA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA QUANDO LA DECISIONE DELLA CONTROVERSIA COMPORTI LA SOLUZIONE DI QUESTIONI GIURIDICHE COMPLESSE O L’ACCERTAMENTO DI FATTI CHE SONO FUORI DALL’AMBITO DELLE INDAGINI DI NATURA TECNICA O QUANDO L’ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA DETERMINEREBBE DI FATTO IL TRASFERIMENTO E LA COMPRESSIONE IN SEDE SOMMARIA DI ATTIVITÀ ISTRUTTORIE COMPLESSE TIPICHE DEL GIUDIZIO A COGNIZIONE PIENA
Con la recente pronuncia del 3 maggio 2023 il Tribunale di Palermo, riteneva un domanda per consulenza tecnica preventiva conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. inammissibile perché volta a domandare al consulente la risoluzione di questioni ritenute necessitanti di un’adeguata indagine approfondita in sede di cognizione ordinaria.
In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, un cittadino si rivolgeva alla Magistratura assumendo di aver condotto in locazione un immobile affetto da infiltrazioni, che ne impedivano l’integrale godimento e chiedeva la nomina di un CTU affinché verificasse lo
“stato dei luoghi ovvero la inidoneità dell’immobile all’uso abitativo convenuto; alla descrizione ed alla quantificazione dei danni subiti”.
Il locatore resistente si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti di legge, oltre che la sua infondatezza nel merito e domandava, in via subordinata, di essere autorizzato a chiamare in causa il Condominio, nella sua qualità di custode e proprietario del lastrico solare da cui derivavano le infiltrazioni.
Il Tribunale di Palermo quindi accoglieva le eccezioni preliminari del locatore e dichiarava inammissibile il ricorso in quanto lo stato dei luoghi aveva subito una modifica irreversibile, rendendo impossibile procedere a una ricostruzione, a mezzo consulenza tecnica, dello stato ex ante dell’immobile.
Le cause dei danni erano state rimosse rendendo di conseguenza impossibile accertare, mediante CTP, quanto richiesto dal ricorrente, essendo invece all’uopo necessario un giudizio ordinario.
Come sottolineato dal Giudice, la consulenza tecnica preventiva conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. permette di domandare, prima dell’inizio del giudizio di merito e quindi prima dell’inizio della fase di istruzione probatoria, una consulenza tecnica preventiva, che abbia anche lo scopo di tentare una composizione a mezzo del CTU nominato.
Come si può arguire dal dettato normativo dell’istituto in argomento, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. si annovera tra gli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), cioè di risoluzione delle controversie con modalità alternative rispetto al processo di cognizione.
Dunque, a differenza dell’accertamento tecnico preventivo, la consulenza tecnica preventiva non è uno strumento cautelare di costituzione preventiva del mezzo di prova, ma solo uno strumento a scopo deflattivo del contenzioso civile.
Con la consulenza tecnica preventiva, solo nel caso in cui la conciliazione non riesca, si fa strada la funzione probatoria dello strumento.
Nonostante l’elaborazione della norma suggerisca un applicazione estensiva dell’istituto, la domanda è limitata alla possibilità di chiedere al consulente dei rilievi in ordine all’an ed al quantum della pretesa, giacché il vero e proprio accertamento dell’esistenza e della misura del diritto soggettivo deve essere accertato dal giudice.
La pronuncia in commento quindi ha chiarito che si esclude la possibilità di ricorrere alla consulenza tecnica preventiva quando la decisione della controversia comporti la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che sono fuori dall’ambito delle indagini di natura tecnica o quando l’espletamento della consulenza determinerebbe di fatto il trasferimento e la compressione in sede sommaria di attività istruttorie complesse tipiche del giudizio a cognizione piena.
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Tribunale di Palermo, provvedimento del 3 maggio 2023