LE MODIFICHE SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI DECORRONO DAL GIORNO DELLA DOMANDA

LE MODIFICHE ACCORDATE IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI DEVONO ESSERE INTESE DALLA DATA DELLA DOMANDA E NON DALLA PRONUNCIA DELLA SENTENZA SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE STABILITO DIVERSAMENTE PER UNA QUALCHE SPECIFICA RAGIONE

Per la recente pronuncia della I Sezione civile della Corte di Cassazione n. 18089 del 23 giugno 2023 le modifiche accordate in tema di assegno di mantenimento dei figli devono essere intese dalla data della domanda e non dalla pronuncia della sentenza salvo che sia espressamente stabilito diversamente per una qualche specifica ragione.

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame in sede di appello la Corte territoriale aveva disposto la revoca del mantenimento per il figlio a far data dalla comunicazione della sentenza di secondo grado.

In sostanza la revoca si giustificava per il fatto che il minore non fosse più convivente con la madre ma fosse andato a vivere con il padre.

L’uomo quindi ricorreva in Cassazione lamentando la decorrenza della revoca dell’emolumento.

Risultava invero che la Corte di merito non avesse specificato il perché nonostante fosse stato accertato che il figlio fosse andato a convivere con il padre dopo la sentenza di primo grado e comunque in corso di giudizio, avesse fatto decorrere le modifiche contributive dalla comunicazione della sentenza d’appello, anziché dalla domanda del padre.

Risultava quindi violato il principio secondo cui il tempo decorso dalla domanda giudiziale alla sentenza non può pregiudicare il diritto fatto valere (cfr. Cass. n. 2960 del 03/02/2017).

Nel ripercorrere i principi sottesi all’argomento, la Suprema Corte ha ricordato che la decisione del giudice in merito al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, ma dichiarativi.

Il diritto a percepire il mantenimento rimane efficace sino a quando non interviene la modifica di tale provvedimento e dunque la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, ma la sua decorrenza è di regola collegata alla domanda di revisione ovvero, motivatamente, da un periodo successivo ( cfr. Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000; Cass. n. 4224/2021; n. 10974 /2023).

La pronuncia di secondo grado veniva quindi cassata con rinvio, giacché la decorrenza delle modifiche in punto di assegno di mantenimento per il figlio, connesse al trasferimento della sua stabile collocazione da un genitore all’altro, avrebbe dovuto essere fissata a far data dalla domanda e non dalla sentenza, a meno che non venisse accertata qualche ragione specifica, che però nella specie non era stata palesata dalla Corte di merito.

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Cassazione civile sez. I – 23.06.2023, n. 18089

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