SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI

REVOCA MANTENIMENTO FIGLIA MAGGIORENNE AUTOSUFFICIENTE E AUMENTO MANTENIMENTO ALTRO FIGLIO

Per la recente pronuncia della I Sezione civile della Corte di Cassazione del 22/06/2023, n.17885:

La revoca dell’assegno di mantenimento in favore di uno dei figli non legittima automaticamente l’incremento di quello previsto per l’altro figlio, in assenza di ragioni-modifica in peius del reddito, spese ulteriori impreviste – utili a giustificare la modifica”

In particolare, nella vicenda sottesa alla pronuncia in esame, al padre era stato riconosciuto di non dover più nulla per il mantenimento della figlia e, allo stesso tempo, era stata esclusa la possibilità di dover affrontare un esborso maggiore per il sostegno all’altro figlio.

Nello specifico la Magistratura riteneva priva di fondamento la richiesta della ex moglie, a fronte del raggiungimento dell’autosufficienza della figlia maggiorenne, di un aumento dell’importo dovuto dal padre per l’altro figlio ancora non autonomo.

Le richieste della donna venivano respinte dal Tribunale di merito e quindi poi dalla Suprema Corte,  che riteneva che a nulla potesse valere che l’uomo vedesse un incremento delle proprie disponibilità reddituali a fronte del venir meno dell’obbligo di mantenimento della figlia.

In sostanza tale circostanza, non giustificava una modifica dell’assegno dovuto per il figlio, perché nemmeno poteva ritenersi che fosse valutabile in quanto circostanza sopravvenuta, modificativa  della situazione, in relazione alla quale la sentenza di divorzio era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.

Veniva quindi delineato il seguente principio di diritto:

in tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio, e per il caso che uno dei coniugi sia obbligato a corrispondere assegni periodici per il mantenimento dell’altro coniuge e dei figli, qualora uno di questi ultimi beneficiari raggiunga l’indipendenza economica e sia accolta la domanda del genitore di revoca dell’assegno precedentemente destinato al suo mantenimento, il beneficio economico che ne trae il genitore esonerato non legittima di per sé l’accoglimento della contrapposta domanda» presentata dall’altro coniuge «di automatico aumento delle contribuzioni rimaste a suo carico”.

Veniva così ritenuta corretta la decisione della Corte d’Appello.

Scarica la sentenza

Cassazione civile sez. I – 22.06.2023, n. 17885

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