CITTADINI STRANIERI LUNGO SOGGIORNANTI IN ITALIA ED ASSEGNI FAMILIARI

La mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della l. n. 448 del 1998 per il periodo precedente al primo luglio 2013 violerebbe il principio di parità di materia di assistenza sociale e protezione sociale

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 16593 del 2018

La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del Tribunale di Venezia nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da un soggetto nei confronti del Comune di Noventa di Piave e dell’INPS per il pagamento nel periodo da gennaio a giugno 2013 dell’assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli, previsto dall’art. 65 della l. 23 dicembre 1998 nr. 448 e condannato l’Inps al pagamento della prestazione.

Contro detta sentenza l’INPS aveva proposto ricorso, deducendo, ex art. 360 numero 3 del c.p.c., violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 65 l. 23 dicembre 1998 n. 448, dell’art. 80, quinto comma, l. n. 388 del 23 dicembre 2000, dell’art. 16 DPCM n. 452/2000, dell’art. 13 l. n. 97 del 6 agosto 2013, dell’art. 9, comma 12 lett. c) del d.lgs. 286/1998.

L’Inps aveva impugnato la sentenza per aver riconosciuto il diritto di controparte, cittadino extracomunitario, soggiornante di lungo periodo, a percepire la prestazione assistenziale di cui all’art. 65 l. 448/1998 in riferimento ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della l. n. 97 del 6 agosto 2013.

La stessa questione di causa è stata già affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11165 dell’8 maggio 2017. Con essa si riteneva

“che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Italia dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 65 della I. n. 448 del 1998 per il periodo precedente luglio 2013 costituirebbe discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione del principio di parità in materia di assistenza sociale e protezione sociale in relazione alle prestazioni essenziali, codificato dalla direttiva 2003/109/CE ed attuato dall’art. 13, comma 1, della I. n. 97 del 2013.”

In questa sentenza si evidenziava

“come la Commissione Europea abbia contestato all’Italia, con la procedura d’infrazione n. 4009/2013, la non conformità di alcune disposizioni vigenti nel nostro ordinamento alla direttiva 2003/109, tra le quali quella relativa all’assegno per il nucleo familiare regolato dalla L. n. 448 del 1998, art. 65.

Il Governo Italiano non sollevava obiezioni ed il Parlamento, come risulta anche dai lavori preparatori, ne prendeva atto, inserendo la norma di adeguamento nella legge Europea 6.8.2013 n.97 (GU 20.8.2013 entrata in vigore il 4.9.2013) intitolata «disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea».”

L’art. 13  detta le disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo e richiama la procedura di infrazione 2013/4009.
Questa norma non dispone nulla di specifico in ordine alla decorrenza del riconoscimento della prestazione ai cittadini extracomunitari lungo-soggiornanti;
tale decorrenza deve essere identificata, pertanto, in relazione allo scopo ed all’oggetto dell’intervento normativo . Conclusivamente la norma, in base ad un’interpretazione orientata in senso comunitario e costituzionale, deve essere intesa nel senso che il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno decorra fin dal momento in cui esso doveva essere introdotto nell’ordinamento interno in attuazione della direttiva.
Dalle previsioni dello stesso articolo 13 relative alle risorse finanziarie della nuova spesa non si può evincere che la legge abbia voluto escludere dal riconoscimento le prestazioni maturate nel periodo precedente all’1.7.2013; ad esse la copertura può essere assicurata sia considerando il comma 3, relativo al meccanismo di adeguamento del finanziamento in caso di scosta menti; sia considerando che in ogni caso la modifica legislativa è volta ad operare all’interno di una norma
preesistente (la L. n. 448 del 1998, art. 65) che è già periodicamente finanziata.

Ogni diversa interpretazione esporrebbe l’Italia alla contestazione di violazione dell’obbligo di corretta trasposizione della direttiva ed imporrebbe al giudice nazionale di assicurare la primazia e l’efficacia diretta del diritto dell’Unione.

Gli Ermellini rigettano il ricorso e compensano le spese.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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