Chiarimenti sul rapporto tra causa pregiudiziale in appello e sospensione del procedimento in materia tributaria

“[…] l’art. 295 c.p.c. non potrebbe altresì trovare applicazione neppure alla stregua della sopravvenuta disciplina dell’art. 39 D.Lgs. 546/1992 […]”

La materia tributaria investe, a volte indirettamente, la vita di ogni avvocato, anche se questi non si possa certamente ritenere particolarmente ferrato in una materia caratterizzata da un spiccato tecnicismo.

Di recente, la Corte di Cassazione si è espressa dirimendo i dubbi interpretativi sorti sul rapporto tra una causa pregiudiziale in grado d’appello e la sospensione necessaria del processo ex art. 285 c.p.c..

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha ordinato la sospensione di un determinato numero di procedimenti in attesa della definizione di un giudizio pendente avanti la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e avverso una pronuncia della CTP di Asti.

Quest’ultima pronuncia non aveva accolto le tesi del contribuente, sia in ordine all’impugnazione del silenzio assenso manifestato dalla P.A. in merito ad un’istanza di rimborso di un credito, sia in merito all’invocata compensazione.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato la propria difesa a mezzo di regolamento di competenza, denunciando così la violazione dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 D.Lgs. 546/1992.

La Corte di Cassazione, nella parte motiva della sentenza n. 17613/2016 ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso presentato dall’erario, ponendosi così nell’alveo della costante giurisprudenza dettata sul punto dalla Corte stessa.

I richiamati orientamenti hanno comportato la disapplicazione dell’art. 295 c.p.c. nel caso l’ipotetica causa pregiudicante penda in un grado d’appello, potendo in tal caso trovare applicazione solo l’art. 337, comma II, c.p.c.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha tenuto a precisare che l’art. 295 c.p.c. non potrebbe altresì trovare applicazione neppure alla stregua della sopravvenuta disciplina dell’art. 39 D.Lgs. 546/1992[1].

[1] Art. 39 D.lgs. 546/1992, comma 1 bis, quale aggiunto dall’art. 9, comma I, lett. o), D.lgs. 156/2015: “la Commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa o altra commissione tributaria deve risolvere con una controversia dalla cui decisione dipende la decisione della causa”.