CHE NATURA HA LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE EREDITARIA?

La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 25836 del 2018 è intervenuta per far chiarezza su una questione riguardante lo scioglimento della comunione ereditaria, ossia, detto scioglimento è un atto mortis causa o un atto inter vivos?

Tuttavia, trattandosi di una questione di particolare importanza ha rimesso gli atti al primo presidente, affinché valuti l’opportunità di assegnare il caso alle Sezioni Unite.

Nel caso di specie si assume violato l’art. 17, primo comma della L. n. 47 del 1985, che pur riguardando anche gli atti di “scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti”, limita il suo campo applicativo solamente agli “atti tra vivi“, escludendo gli atti mortsi causa.

Gli Ermellini rammentano che, secondo costante orientamento della dottrina,

“la divisione ereditaria, pur attuandosi dopo la morte del de cuius, costituisce l’evento terminale della vicenda successoria e, quindi, rispetto a questa non può considerarsi autonoma”.

Quanto appena esposto trova conferma nel disposto dell’art. 757 c.c., che dispone l’efficacia retroattiva alle attribuzioni scaturenti dall’atto divisionale.

Vedi anche

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15133 del 2001 avevachiarito che,

“si applica il principio secondo cui la nullità prevista dalla L. n. 47 del 1985, art. 17, con riferimento a vicende negoziali relative a beni immobili privi della necessaria concessione edificatoria, tra le quali sono da ricomprendere anche gli atti di “scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, deve ritenersi limitata ai soli “atti tra vivi”, rimanendo esclusa, quindi tutta la categoria degli atti mortiscausa”.

Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità l’effetto dichiarativo-retroattivo della divisione, sta a significare che ogni condividente sia considerato quale titolare dei beni assegnatigli ex tunc, ossia dall’apertura della successione e che la natura dichiarativa della divisione esclude che essa abbia efficacia traslativa.

Invece, la Corte di merito aveva affermato

«che anche lo scioglimento della comunione ereditaria rientra nell’ambito della categoria degli atti tra vivi, cui si applicano le disposizioni previste dagli artt. 17, 18 e40 L. 47/85».

Invece secondo un opposto orientamento, i negozi mortis causa differiscono da quelli inter vivos in quanto solo i primi sono destinati a regolamentare la vicenda successoria o a disporre per il tempo successivo alla morte del de cuius; al contrario i negozi inter vivos sono immediatamente efficaci, anche nel caso in cui contengano una disposizione di proroga della loro efficacia.

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER