CAUSE DI VALORE INFERIORE A € 1.033,00 E L’IMPOSTA DI REGISTRO

In tema di imposta di registro, l’esenzione del pagamento del contributo unificato prevista dalla L. 21 novembre 1991, n. 374 art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito

Corte di Cassazione, quinta sezione civile, sentenza n. 31278 del 2018

I fatti di causa

La Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP, che aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato ad Enel Distribuzione s.p.a. per il pagamento dell’imposta di registro riguardante una sentenza civile del Tribunale, emessa in sede di appello contro una sentenza del Giudice di pace in una controversia avente un valore inferiore a euro 1.033,00.

La CTR aveva respinto l’appello in quanto aveva ritenuto che l’esenzione prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, istitutiva del “giudice di pace” doveva intendersi riferita non soltanto alle controversie di primo grado ma anche ai gradi successivi di giudizio, in funzione sia della ratio della norma in questione che della sua interpretazione letterale.

La decisione della Corte

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate infondato, in quanto rammentano che:

“In tema di imposta di registro, l’esenzione del pagamento del contributo unificato prevista dalla L. 21 novembre 1991, n. 374 art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonché alla sua ratio, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto”.

La “sedes materiae” non rappresenta un dato risolutivo, dato che il testo della norma in questione risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del Giudice di Pace, sulla base dell’unica condizione oggettiva, che si tratti di cause il cui valore non ecceda la somma di euro 1.033,00.

Ma qual è la ratio della norma?

“La ratio manifesta della disciplina è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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