IL CASO DEL PRETE CHE GUARDAVA IL CELLULARE DURANTE LA MESSA

Non è diffamazione scrivere  un articolo e pubblicarlo in un quotidiano online  inerente al fatto di un prete che guardava il telefono cellulare durante la messa

Secondo i giudici della Corte di Cassazione non può essere mossa nessuna accusa per l’articolo comparso online sul quotidiano stante la scriminante del diritto di cronaca

Ciò è quanto disposto dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nella sentenza n. 7885/2018. Il G.U.P. aveva ritenuto non doversi procedere per insussistenza del fatto per il reato di diffamazione commesso dal direttore responsabile e dal codirettore del quotidiano.

Il caso:

Non è andato a buon fine il ricorso del sacerdote, infatti non vi è alcuna diffamazione nell’articolo comparso sul quotidiano online in cui si sosteneva che il sacerdote, durante la celebrazione di un funerale, utilizzava il cellulare per consultare i social network.

Nello specifico, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano ritenuto che la condotta del giornalista fosse scriminata dal diritto di cronaca in quanto intesa a rappresentare la percezione visiva, da parte dei fedeli, di un utilizzo privato del cellulare da parte del sacerdote, evidenziata anche dalla comparsa in rete di un video ritraente la vicenda.

Il diritto di cronaca, è incluso nel nostro ordinamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuto dalla Costituzione all’art. 21 e dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani all’art. 19.

L’art. 21 della Costituzione dispone che:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

A nulla è valsa la difesa del sacerdote che sosteneva di aver utilizzato il proprio telefono cellulare per leggere un testo sacro inerente alla funzione.

Da ultimo in ogni caso si deve rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza:

“Il direttore di un periodico online non può essere ritenuto responsabile per l’omesso controllo sul contenuto delle pubblicazioni ai sensi dell’art. 57 c.p.”

Dott.ssa Benedetta Cacace


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER