CASELLA PEC PIENA: VALIDITA’ DELLA NOTIFICA IN CANCELLERIA

Se la casella Pec è piena? 

Secondo la Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 54141 del 1/12/2017, la notifica in cancelleria è valida

I giudici di Cassazione, con la sentenza del 1° dicembre 2017 hanno disposto quanto segue:

“È regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario, ciò che si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dal D.M. n. 44 del 2011, art. 20 non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l’efficienza”.

A partire dal 15 dicembre del 2014, ex art. 16, comma 9 lettera c) bis, del decreto legge n. 179/2012, le notificazioni a persona differente dall’imputato a norma degli art. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2 del c.p.p., sono eseguite via PEC, nei procedimenti dinnanzi ai tribunali e alle corti d’appello, invece dinnanzi alla Corte di Cassazione, tale modalità è utilizzata dal 15 febbraio 2016.

V. anche

Anche nel processo penale, la PEC è diventata lo strumento principale di comunicazione e le notificazioni tra cancellerie e difensori degli indagati/imputati ed il suo utilizzo viene disciplinato come il processo civile, pertanto una volta giunta in cancelleria la ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o notificazione alla PEC del difensore, il contenuto della medesima si considera conosciuto fin da quel momento ed è da quell’istante che iniziano a decorrere eventuali termini.

Il Collegio, nella vicenda in esame, sottolinea che:

“…ai fini della vicenda in esame è sufficiente premettere che il termine certificata si riferisce al fatto che il gestore del servizio del mittente rilascia a costui la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione di un messaggio di posta elettronica certificata. Allo stesso modo, il gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all’indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna, la quale, per espressa previsione normativa, fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione…mentre..nel caso in cui, invece, il messaggio di posta elettronica certificata non risulti consegnabile, il gestore comunica al mittente, entro le ventiquattro ore successive all’invio, la mancata consegna tramite un avviso secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui all’art. 17. In un’evenienza del genere la disciplina muta a seconda della causa della mancata consegna, se, cioè, essa sia imputabile o meno al destinatario”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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