IL CANE ABBAIA TROPPO: RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE?

È possibile recedere dal contratto di locazione se il cane abbaia troppo?

La Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza n. 12291 del 30 maggio 2014 ha stabilito se si possa o meno recedere da un contratto di locazione nel caso in cui il cane abbai in continuazione

La legge n. 392 del 1978 rappresenta una dei principali parametri normativi di riferimento per la ricostruzione della disciplina civilistica del contratto di locazione ed in particolare dei rapporti che intercorrono tra il locatore ed il conduttore.

L’articolo 4 descrive le ipotesi che conferiscono al conduttore il diritto di recesso, ovverosia sia possibilità di domandare unilateralmente lo scioglimento del contratto, con effetto estintivo di tutte le obbligazioni connesse.

La norma in esame, consente al primo comma, il ricorso al recesso in tutti i casi previsti dal contratto: le parti quindi possono liberamente definire un novero di fattispecie abilitanti il locatore a domandare, unilateralmente e con preavviso di sei mesi, lo scioglimento del contratto.

Invece, il secondo comma introduce una clausola generale, dal carattere inderogabile, che permette il recesso per gravi motivi.

Nel caso in oggetto si discute un caso in cui le circostanze fattuali sono essenzialmente definibili nei termini seguenti: la parte resistente pretende il pagamento dei canoni di locazione insoluti, in riferimento ai quali ha già validamente ottenuto un decreto ingiuntivo.

La ricorrente invece, che ha proposto ricorso per Cassazione, ha sostenuto di aver validamente esperito il recesso a norma dell’art. 4.

La ricorrente adduce quale grave motivo, ex art. 4, il disturbo recatole dal cane di un inquilino dello stabile, solito ad abbaiare senza sosta, impedendo il riposo.

Il resistente ritiene che il motivo addotto del recesso è indipendente dalla sua volontà, ed anzi trattandosi di un fatto illecito ex art. 2043 c.c. imputabile ad un soggetto terzo, la ricorrente non rimarrebbe sprovvista di tutela, potendo esperire azione a salvaguardia delle proprie ragioni contro il terzo.

V. anche

 

La decisione della Corte di Cassazione:

I giudici della Corte di Cassazione hanno accolto la doglianza della ricorrente, citando la propria giurisprudenza pregressa e sottolineando che il grave motivo può anche essere determinato da fatti estranei alla sua volontà, e può essere persino imprevedibile.

La possibilità della ricorrente di esperire un’azione diretta, contro il terzo, non esclude il diritto di recesso, trattandosi di facoltà distinte del conduttore, seppur aventi un’identica matrice.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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