Calcolo della pensione per i superstiti degli assicurati deceduti prima dei 57 anni

La Corte Costituzionale viene chiamata a giudicare il sistema di calcolo della pensione spettante ai superstiti degli assicurati deceduti prima dei 57 anni di età.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine ha dubito della legittimità costituzionale della norma relativa al sistema di calcolo dell’importo della pensione spettate ai superstiti agli assicurati deceduti prima dei 57 anni di età.


Il caso sottoposto alla Corte sul calcolo della pensione.

Come già accennato, la Corte Costituzionale è stata chiamata ad intervenire su una questione di legittimità costituzionale sollevata da un Tribunale friulano. L’articolo 14 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina il calcolo della pensione ai superstiti di assicurati deceduti prima dei 57 anni.

Il Giudice di primo grado ritiene censurabile la suindicata norma, atteso che la stessa non prevede per il calcolo della pensione l’attualizzazione del coefficiente di trasformazione ai nuovi limiti d’età pensionabile in vigore.

La disposizione in esame, infatti, stabilisce la pensione debba essere calcolata assumendo come coefficiente di trasformazione quello relativo all’età di 57 anni.

Il Giudice rimettente amplia lo sguardo rispetto alla quesitone specifica, ponendola così in relazione all’evoluzione legislativa intervenuta nel corso degli anni successivi all’introduzione della Legge in oggetto.

Ponendosi nell’alveo delle richiamate novelle legislative, si dovrebbe convergere nel ridurre il valore del coefficiente di trasformazione rispetto alle pensioni de qua.

La mancata previsione di un meccanismo di adeguamento, secondo il Tribunale, contravverrebbe al principio di ragionevolezza (ex articolo 3 Costituzione).

Inoltre, il meccanismo censura, determina un’ingiustificata riduzione dell’entità del trattamento pensionistico. Quanto liquidato ai superstiti si pone in conflitto anche con l’art. 38 secondo comma della Costituzione.


Le motivazioni della Corte Costituzionale sul sistema di calcolo delle pensioni per i superstiti.

Ritenute irrilevanti le questioni preliminari eccepite dalle controparti, la Corte Costituzionale è entrata nel merito della questione sottoposta. La stessa, però, evidenzia immediatamente che la questione non può ritenersi fondata.

“[…] In un sistema volto a valorizzare la contribuzione versata nel corso dell’intera vita lavorativa, il coefficiente di trasformazione, via via più vantaggioso con il progredire dell’età di pensionamento dell’assicurato, opera sul montante contributivo individuale, costituito dalla somma di tutte le annualità di contribuzione e delle relative rivalutazioni […]”.

In un ottica di questo tipo, il coefficiente di trasformazione ricopre un ruolo cruciale per il calcolo della pensione. Questa componente, viene concretamente modulata da due fattori:

le aspettative di vita;

l’andamento effettivo del tasso di variazione PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall’ISTAT.

Non si può ritenere, pertanto, irragionevole la previsione dettata dal legislatore, soprattutto tenuto conto delle suesposte considerazioni.


Il principio solidaristico sotteso al calcolo della pensione.

Si deve altresì considerare che la norma in questione si pone in linea con il principio solidaristico che caratterizza le pensioni dei superstiti. Il legislatore ha operato discrezionalmente, com’è in suo potere, ed ha introdotto un coefficiente di trasformazione uniforme, seppur ancora all’età di 57 anni.

Detto questo, a giudizio del Collegio, nonostante i recenti interventi legislativi, non si può ritenere irragionevole il sistema di cui si chiede la censura.

Ma vi è di più.

Se si assecondasse il rilievo operato dal Tribunale di merito, si perverrebbe alla seguente conclusione:

“[…] una ridefinizione del coefficiente di trasformazione […] assimilerebbe situazioni eterogenee e governate da principi peculiari […]”.

Così si andrebbe, infatti, a vanificare la logica premiale che prevede un coefficiente di trasformazione più proficuo per chi rimane più a lungo a lavoro. La conclusione sarebbe quella di andare a uniformare indiscriminatamente verso l’alto il trattamento riservato ai superstiti.

Nessun vulnus, quindi, rispetto ai principi costituzionali posti alla base del nostro. La ridefinizione dei coefficienti di trasformazione operano secondo un criterio di gradualità, in senso solo parzialmente riduttivo.

Avv. Jacopo Marchini