CACCIARE DI CASA IL CONVIVENTE E CAMBIARE LA SERRATURA E’ REATO!

È reato cacciare di casa il convivente e cambiare la serratura?

Secondo i giudici della Suprema Corte, il reato di turbativa violenta si configura anche se il bene immobile è in compossesso tra l’indagato e la persona offesa

Il reato di turbativa violenta del possesso di cose immobili, ex art. 640 del codice penale, viene commesso anche nel caso in cui il bene sia in compossesso, non essendo necessaria la disponibilità dell’immobile in capo alla sola persona offesa.

Ciò è quanto previsto dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 610/2018.

Nel caso di specie, il G.I.P. aveva disposto un provvedimento di sequestro preventivo, in merito ad un alloggio popolare occupato dall’indagata e dal proprio convivente; ciò in quanto la donna aveva impedito a quest’ultimo l’accesso all’abitazione, sostituendo la serratura della porta d’ingresso, e lo aveva aggredito lanciando oggetti e minacciandolo, al fine di indurlo ad allontanarsi dall’immobile e non farvi più rientro.

Tali fatti, tra l’altro avrebbero integrato il delitto di turbativa violenta del possesso di cose immobili, e pertanto, giustificato il sequestro stante il concreto pericolo che la libera disponibilità dell’alloggio in capo all’indagata potesse portare il reato a ulteriori conseguenze.

Nonostante ciò, il Tribunale del riesame aveva revocato il sequestro, ritenendo che fosse pacifico il compossesso esercitato sull’immobile dai due soggetti e, pertanto, anche dall’indagata. Secondo il P.M. ciò non sarebbe bastato a escludere il reato.

I giudici di Cassazione, accogliendo l’impugnazione, rilevano come l’ordinanza in esame sia inficiata da plurime violazioni di legge, oltre che da motivazione apparente. I giudici ricordano che il reato ex art. 634 c.p. consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso.

V. anche

Erra l’ordinanza impugnata a ritenere che, avendo anche l’indagata il compossesso dell’immobile, non potrebbe configurarsi il reato ascrittole provvisoriamente. Infatti, con il termine possesso, l’articolo 634 c.p. si riferisce a qualsiasi situazione di potere di fato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, nonché a situazione inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene.

Quindi, spiega la Cassazione, la commissione del reato in oggetto, non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa, ma può ravvisarsi anche nel caso in cui ognuno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri.

La norma infatti tutela il pacifico godimento esercitato da un soggetto sul bene, senza che rilevi se tale situazione di vantaggio si estrinsechi in modo esclusivo o congiuntamente ad altri.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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