BORSETTE E LO SPRAY AL PEPERONCINO

 

 

È reato girare con lo spray al peperoncino in borsa?

La Corte di Cassazione respinge il ricorso del Pubblico Ministero non sussistendo il reato ex art. 4 della l. n. 895/67

Il Tribunale aveva assolto l’imputato per il reato di cui all’art. 4 della legge n. 895 del 2 ottobre 1967, per aver illegittimamente portato in un luogo pubblico una bomboletta spray, contenente liquido irritante, non essendo conforme al d.m. 12 maggio 2011, n. 203, essendo un reato da riqualificarsi come previsto e punito dall’art. 699, secondo comma, c.p., non punibile per particolare tenuità del fatto.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato che l’impugnazione doveva essere disattesa, in quanto, preso atto dell’inquadramento giuridico del fatto, il porto di bomboletta spray contenente gas urticante che non soddisfaceva le condizioni disposte dal d.m. n. 103 del 2011, alla stregua di arma comune da sparo del tipo “ad emissione di gas”, quale delitto di cui all’art. 4 legge n. 895 del 1967 indicato in imputazione, hanno ritenuto che non potesse individuarsi nel contenitore in esame, destinato ad espellere gas a base di estratto di peperoncino, un’arma comune da sparo.

Secondo l’orientamento prevalente deve essere escluso che la bomboletta spray, contenente solamente liquido urticante, possa essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra, per mancanza delle caratteristiche indicate nell’art. 1 della legge n. 110 del 1975, che si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa.

L’art. 2 della l. n. 110 del 1975 annovera tra le armi comuni da sparo anche quelle ad emissione di gas, salvo che la commissione consultiva di cui all’art. 6, escluda l’attitudine a recare offesa alla persona. Secondo un’interpretazione costante rientrano nelle armi comuni da sparo sia le bombolette spray contenenti gas lacrimogeno sia quelle contenenti gas paralizzanti.

Per tale motivo deve essere corretta la motivazione resa dal Tribunale, infatti dalla semplice lettura dell’art. 2, comma terzo, l. n. 110 del 1975, l’inserzione nella categoria delle armi comuni da sparo di quelle ad emissione di gas è normativamente stabilita.

L’entrata in vigore della legge suindicata ha comportato l’enucleazione dello spray urticante come idoneo, in linea di principio, a garantire l’autodifesa, stabilendo però le caratteristiche tecniche che debbano possedere i relativi contenitori finalizzati a nebulizzare il principio attivo naturale a base di detta sostanza per escludere ogni loro attitudine a recare offesa alla persona.

Quindi, il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray urticante a base di peperoncino, quando non del tutto conforme alle caratteristiche succitate, è stato ritenuto integrare gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di armi di cui all’art. 669 c.p., e non del delitto ex art. 4 della l. n. 895.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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