BASTA SPERIMENTARE COSMETICI SUGLI ANIMALI

Basta ai cosmetici extra Ue con sperimentazione sugli animali

La Corte di Giustizia europea con la causa C-592/14 ha vietato i cosmetici extra Ue prodotti grazie alla sperimentazione animale

Basta ai cosmetici extra Ue prodotti grazie a sperimentazioni sugli animali. Nell’Unione Europea ciò è già vietato, il diritto europeo protegge il mercato unico da prodotti cosmetici i cui ingredienti siano stati oggetto di sperimentazioni animali e quando queste sperimentazioni sono state effettuate al di fuori dell’Ue per permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi, ed il risultato di queste sperimentazioni è usato per comprovare la sicurezza del prodotto, l’immissione sul mercato dell’Unione può essere vietata.

Ciò è quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea con la causa C-592/14, che ha coinvolto l’European Federation for Cosmetic Ingredients, associazione di categoria che rappresenta i fabbricanti di ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici all’interno dell’Unione Europea, a sostegno di alcuni membri che avevano effettuato sperimentazioni animali al di fuori dell’Unione per poter essere venduti in Cina e in Giappone.

L’Efci aveva richiesto al giudice britannico di controllare se le società fossero passibili di sanzioni penali in caso di immissione sul mercato del Regno Unito di prodotti cosmetici contenenti ingredienti sottoposti a sperimentazioni animali.

Il regolamento inerente ai prodotti cosmetici vieta la commercializzazione di prodotti i cui ingredienti siano stati oggetto di una sperimentazione animale. Bisogna essere assolutamente certi che il prodotto sia sicuro per l’uomo e questa sicurezza deve essere valutata sulla base di informazioni pertinenti ed essere oggetto di una relazione inclusa nella documentazione informativa.

In base a quanto sostenuto dalla Federazione del settore, quando le sperimentazioni animali sono state effettuate per conformarsi alle normative di paesi terzi, il regolamento non viene vietato.

L’Alta Corte di giustizia di Inghilterra e Galle ha interrogato la Corte, che nella sentenza in esame ha esaminato se i termini “allo scopo di conformarsi alle disposizione del regolamento” possano riferirsi a sperimentazioni animali.

I giudici della Corte hanno sottolineato come l’accesso al mercato dell’Unione è subordinato all’osservanza del divieto di ricorrere alla sperimentazione animale ed è

“irrilevante la circostanza che le sperimentazioni animali siano state richieste al fine di permettere la commercializzazione del prodotto in paesi terzi”.

Il diritto dell’Unione europea non fa alcuna distinzione in merito al luogo in cui si è svolta la sperimentazione animale ed il regolamento

“cerca di promuovere un utilizzo di metodi alternativi che non comportino l’impiego di animali per garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici”.

Ciò

“sarebbe notevolmente compromesso se fosse possibile eludere i divieti previsti dal diritto dell’Unione effettuando le sperimentazioni animali in paesi terzi”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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