APPUNTI SULL’USUCAPIONE

L’usucapione

L’articolo 1158 del codice civile dispone che:

“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si applicano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

Con il passaggio del tempo, le situazioni si consolidano. Prescrizione ed usucapione, rispondono alla fondamentale esigenza della certezza nelle situazioni giuridiche. In entrambi i casi, la legge considera rilevante l’inerzia del titolare di un diritto, in più nell’usucapione, l’accento è posto sull’interesse che il soggetto per lungo tempo ha dimostrato di avere per la cosa.

Il diritto di proprietà non si perde per il solo fatto dell’inerzia del proprietario, essendo, così come la relativa azione di rivendicazione, imprescrittibile ex art. 948, terzo comma c.c.

Si perde di fronte a chi abbia titolo per l’usucapione; in quanto non ci possono essere due contemporanei ed assoluti diritti di proprietà esclusiva sulla medesima cosa, il vecchio proprietario inerte, deve cedere di fronte a chi ha usucapito.

Perciò, l’inerzia del titolare è un presupposto necessario per l’usucapione del possessore; e infatti l’esercizio effettivo del diritto di proprietà del titolare è causa interruttiva di un’eventuale usucapione in corso.

Elemento primo per l’usucapione è il possesso, che non necessariamente deve essere di buona fede. Per usucapire la proprietà, è ovvio che il possesso deve essere a titolo di proprietà, cioè con l’animo di tenere la cosa come propria.

Naturalmente, non sono usucapibili i beni sottratti alla disponibilità dei privati, come ad esempio i beni demaniali.

Normalmente, il periodo per acquistare la proprietà o gli altri diritti reali sopra beni immobili, ex art. 1158 c.c., o universalità di beni mobili, ex art. 1160 c.c., è di venti anni.

Per i beni immobili, vi è una usucapione ventennale a favore di chi abbia acquistato il possesso in buona fede in forza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, che sarà un negozio traslativo posto in essere da chi non sia legittimato.

L’articolo 1160 c.c. dispone che:

“L’usucapione di un’universalità di mobilio di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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