Appalti: condotte fraudolente e risarcimento del danno

Appalti e condotte fraudolente

La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 16419 del 4 luglio 2017 ha stabilito che in merito al risarcimento per condotte fraudolente in materia di appalto, decide il giudice ordinario

La Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, ha dovuto risolvere una controversia riguardante il riparto di giurisdizione.

La vicenda:

Una stazione appaltante aveva agito dinnanzi al giudice civile per far condannare l’appaltatore per responsabilità precontrattuale e contrattuale in merito a condotte fraudolente realizzatesi nella fase di affidamento dei lavori edili.

Tali condotte avrebbero causato un grave ritardo nell’esecuzione dei lavori e nell’affidamento definitivo.

Le società convenute, avevano eccepito, ai sensi dell’articolo 133 comma 1, codice del processo amministrativo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario: quindi l’attore aveva proposto un regolamento di giurisdizione, dando la possibilità alle Sezioni Unite di pronunciarsi in merito.

Il giudice ha fin da subito sottolineato come la controversia in esame abbia una natura particolare, in quanto le domande di danni nascenti da responsabilità contrattuale e precontrattuale, di norma, sono introdotte dalle parti private nei confronti della Pubblica Amministrazione, e non il contrario.

Secondo il Collegio, non vi è alcun dubbio, la vicenda ha ad oggetto una posizione di diritto soggettivo, leso da una condotta che integra gli estremi della responsabilità precontrattuale; anche in quanto:

“in situazioni speculari a quella che ha dato origine al presente ricorso per regolamento di giurisdizione, non si è mai dubitato, da parte di questo giudice di legittimità, della competenza giurisdizionale del G.O., trattandosi di domanda risarcitoria afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, con conseguente rilevanza del criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla natura e sulla consistenza della situazione soggettiva dedotta in giudizio”.

Pertanto continua ad essere valida la regola secondo la quale il giudice ordinario deve decidere di ogni controversia avente per oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione sia stata occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

Dott.ssa Benedetta Cacace