ANNULLAMENTO DELLA POLIZZA VITA PER RETICENZA DELL’ASSICURATO

Il contratto di assicurazione può essere annullabile per reticenza o per dichiarazioni inesatte dell’assicurato

Corte di Cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 24563 del 2018

Nel caso in questione, la Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale di primo grado, aveva ritenuto che non si fosse verificata la causa di annullamento del contratto di assicurazione sulla vita in quanto l’assicurato al tempo della sottoscrizione del contratto non era effettivamente a conoscenza delle sue effettive condizioni di salute, per cui non vi era il nesso causale tale da poter rilevare il dolo o la colpa nelle dichiarazioni da questo rese.

L’art. 1892 del c.c., intitolato “dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave” dispone che:

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza”.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’assicurazione richiama la pronuncia resa dalla Cassazione, terza sezione, con la sentenza n. 7245 del 2006, secondo la quale, in materia di contratti assicurativi, la reticenza del soggetto assicurato è causa di annullamento del contratto, come previsto dall’articolo sopra richiamato, nel caso in cui si verifichino tre condizioni; ossia dichiarazione inesatta o reticente da parte dell’assicurato, resa con dolo o colpa grave, e che la reticenza in questione sia stata determinate ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore.

Invero, il contratto di assicurazione può essere annullabile per reticenza o per dichiarazioni inesatte, sempre in base all’art. 1892 c.c., nel caso in cui l’assicurato abbia coscientemente omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli fossero state rivolte specifiche domande, circostanze suscettibile di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che poi abbia dato luogo al sinistro.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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