Animali e condominio, binomio imperfetto

Il regolamento condominiale non può vietare di detenere animali. Unici limiti: ragioni igienico-sanitario e limitazione all’accesso alle parti comuni

Normativa:

Il 18 giugno 2013 è stata integrata la l. 220/2012 del Codice Civile, con l’articolo 16, che regola proprio la permanenza degli animali domestici in appartamento. La disposizione è chiara: “le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.

Nel nostro Paese il numero delle persone che possiedono o detengono un animale da compagnia sono in continuo aumento. Infatti, gli animali presenti in condominio ad oggi sarebbero 60,5 milioni. Con l’aumentare del numero di animali presenti nei condomini, aumentano anche le controversie. Spesso gli scontri nascono da condomini insofferenti che si rivolgono al Giudice di Pace.

La nuova normativa sancisce il diritto a possedere un animale da compagnia, ma detta anche alcune regole.

In primo luogo viene ampliata la definizione di “animale da compagnia”, facendovi rientrare anche i conigli e le galline. In secondo luogo, è previsto l’utilizzo delle parti condominiali comuni, ma se l’animale danneggia o distrugge beni altrui, questo può essere allontanato, per tale motivo è necessario che il proprietario educhi al meglio l’animale.

Chi non gradisce la presenza di animali in condominio deve attenersi ad alcune norme comportamentali. Non solo non può vietare al vicino di casa di possedere un animale domestico, ma non può nemmeno attuare iniziative repressive nei confronti delle colonie feline.

Tuttavia tale legge ha efficacia dal momento della sua entrata in vigore, e non può essere applicata ai regolamenti condominiali approvati precedentemente. Pertanto, se il regolamento condominiale vietava il possesso o la detenzione di animali da compagnia, già prima del 18/06/2013, tale divieto non potrà in nessuna maniera essere annullato.

In ogni caso, per facilitare la convivenza, l’animale non può essere lasciato libero nelle parti comuni del condominio.

Il regolamento del condominio può limitare il diritto alla detenzione di animali in casa per ragioni igienico-sanitarie. Gli accordi di condominio hanno la facoltà di limitare l’accesso degli animali in zone comuni ben definite. Nel caso dei cani, è necessario il guinzaglio e all’occorrenza la museruola.

Nel contratto d’affitto, il proprietario può inserire una clausola che vieti la detenzione di animali da compagnia nel proprio appartamento, e una volta sottoscritta diventa vincolante. Non si possono deliberare disposizioni tali da annullare o limitare il diritto di possedere un animale in condominio e, se necessario, si può ricorrere al Giudice di Pace. Il ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla delibera condominiale.

Nel caso in cui non foste stati presenti durante l’assemblea, i 30 giorni iniziano a decorrere dal momento in cui vi viene recapitata la copia del verbale.