ANCORA SUL MANCATO VERSAMENTO DELLA RITENUTE D’ACCONTO

Un’interessante sentenza delle Sezioni Unite sul mancato versamento delle ritenute d’acconto: nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10378 del 2019 

Le Sezioni Unite, della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10378 del 2019 sono intervenute per dirimere un’annosa questione riguardante il caso in cui il sostituto non abbia versato l’acconto, ma abbia però operato le ritenute sul corrispettivo. Il sostituito è tenuto in solido con il sostituto a subire gli effetti della riscossione ex art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973?

Nel caso di specie, la CTR aveva rigettato l’appello proposto dall’Ente impositore, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente avverso una cartella di pagamento emessa in seguito ad un controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 per la riscossione delle somme che il suo sostituto d’imposta non aveva provveduto a versare, nonostante avesse operato le ritenute d’acconto.

Secondo la CTR l’art. 22 del D.P.R. n. 917 del 1986 sì riconosceva al sostituto d’imposta il diritto allo scomputo delle ritenute d’acconto effettuate dal sostituto, tuttavia nel caso in questione non poteva trovare applicazione l’art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 in quanto prevede la solidarietà del sostituito solamente nel caso in cui si sia verificata “l’omissione sia della ritenuta sia del versamento del relativo”.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno evidenziato come la CTR fosse caduta in errore ritenendo che il contribuente per il solo fatto di aver ricevuto il corrispettivo al netto della ritenuta d’acconto, dovesse considerarsi “liberato da qualsiasi responsabilità in ordine al versamento della stessa”, infatti “permanendo la responsabilità solidare con il sostituto”, la Commissione Tributaria Regionale era incorsa nella violazione del sopra citato articolo 35 del D.P.R. n. 602.

La fattispecie concreta era sempre stata risolta nel senso dell’esistenza della solidarietà tra sostituto e sostituito, basandosi sul fatto che l’obbligazione del versamento dell’acconto fosse unica, sia per il sostituto, sia per il sostituito e che alla stessa fosse originariamente tenuto in via solidale anche il sostituito ex art. 1294 c.c.

Tale orientamento tuttavia non merita accoglimento, dovendo fare distinzione tra la sostituzione d’imposta e la solidarietà d’imposta; infatti dalla lettura dell’articolo 64, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, si evince che il soggetto passivo della stessa rimane in ogni caso il sostituito.

Da ciò si evince che il dovere del versamento della ritenuta d’acconto rappresenta un’obbligazione autonoma rispetto all’imposta; obbligazione che il legislatore ha posto solamente a carico del sostituto.

Quanto appena affermato è coerente con il disposto dell’art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 che prevede la solidarietà solamente nel caso in cui il sostituto non abbia provveduto a versare l’acconto.

Pertanto la solidarietà del sostituito per il versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, deriva dall’art. 35 del D.P.R. n. 602, condizionata al fatto che non siano state operate le ritenute.

Le Sezioni Unite hanno di conseguenza espresso il seguente principio di diritto:

“Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 D.P.R. del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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