ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Ristrutturazione dei debiti: Cassazione Civile, sez. I sentenza n. 1182 del 18/01/2018

La Corte di Cassazione interviene sulla natura giuridica dell’accordo

Nel caso di specie, due avvocati avevano chiesto di essere ammessi al passivo del fallimento di una società, in prededuzione, per il compenso vantato in relazione a prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis Legge fallimentare.

Con decreto di esecutività dello stato passivo, il credito era stato ammesso in privilegio, ex art. 2751-bis c.c., n. 2.

Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione, ritenendo la fattispecie ex art. 182-bis L. fall. estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali; ed inoltre aveva precisato che l’accordo di ristrutturazione, anche se omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori.

La Corte di Cassazione, intervenuta per dirimere la controversia, ritiene fondati i motivi di ricorso presentati dai due legali, precisando che:

“L’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall’altro,suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali”.

Gli Ermellini inoltre rammentano che, in merito al concordato preventivo il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti, in funzione della procedura, e deve essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, debba essere accertato che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti.

La ragione di quanto appena affermato deve essere rinvenuta nell’essere l’ammissione al concordato in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e all’eventualmente sue successive integrazioni.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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