Concorso sempre necessario per accedere alla Pubblica Amministrazione

Il 4 dicembre 2015, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 97 Costituzione produce effetti rispetto ad ogni tipologia di assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

La richiamata norma costituzionale così stabilisce:

le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge“.

A giudizio della Corte non assurge a deroga della norma costituzione richiamata quanto disposto dall’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che prevede la possibilità di assumere soggetti alle dipendenze della P.A. attraverso procedure semplificate.

Di particolare interesse rispetto al tema trattato, è quanto disposto al terzo comma del menzionato articolo 38:

“[…] Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali […]”.

Si pensi, ad esempio, all’avviamento di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento. In ogni caso, il principio vige sull’espletamento di tutte le procedure selettive.

Infatti, il concorso pubblico, si legge nella sentenza n. 24743/2015 della Sezione Lavoro della Cassazione, garantisce esigenze di trasparenza e imparzialità che, a giudizio del Collegio sono

“[…] insite nel concetto stesso di concorsualità volute dalla norma costituzionale […]”

In conclusione, modalità particolari per la selezione di lavoratori alle dipendenze della P.A. sono certamente ammesse a patto che, nonostante siano connotate da caratteristiche di semplificazione, devono comunque articolarsi attraverso un concorso. Del resto, proprio l’ultimo inciso della norma costituzionale in analisi dispone la possibilità di un sistema derogatorio all’assunzione attraverso un concorso. In tal modo, però, si è operata una riserva di legge primaria sul punto così da limitare possibili distorsioni dell’istituto.

Avv. Jacopo Marchini