I PASTI VEGANI ALL’ASILO

L’asilo può negare i pasti vegani?

Vediamo cosa ha disposto il TAR Bolzano con la sentenza n. 35 del 31 gennaio 2018

Il Tar Bolzano, torna nuovamente ad occuparsi della delicata questione della differenziazione dei pasti dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. Contrariamente a quanto precedentemente affermato con la sentenza n. 107 del 22 marzo 2017, con cui aveva riconosciuto la possibilità per i genitori che ne facevano richiesta di somministrare pasti vegani ai propri figli, con la sentenza in commento il Tar di Bolzano ha negato tale possibilità.

Nel caso di specie, i genitori di una bambina, in seguito al diniego ricevuto dall’asilo alla loro richiesta di somministrare alla minore pasti vegani sono ricorsi al Tar, il quale ha disatteso le loro doglianze, sottolineando che in alternativa al menu standard vi erano atre quattro alternative tra cui potevano scegliere. Tali menu alternativi erano stati creati ad hoc per cercare di assecondare le maggiori richieste presentate dai genitori.

I giudici negano la lesione dell’interesse legittimo azionato da parte del ricorrente per la presunta violazione di una serie di precetti costituzionali posti a presidio di diritti fondamentali della persona.

“Anche volendo prescindere dalla genericità delle censure e, segnatamente, dal non esplicitato né dimostrato collegamento dell’interesse alla personalizzazione di una dieta con il diritto alla salute della minore, viene del tutto pretermessa da parte del ricorrente l’elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale in tema di tutela dei c.d. diritti sociali negli ambiti in cui lo Stato non ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti con carattere di generalità a tutti gli aventi diritto su tutto il territorio nazionale”.

 

Nella ricerca di un punto di equilibrio nel bilanciamento di suddetti diritti, con gli altri interessi costituzionalmente protetti, la Consulta ha sempre evidenziato la necessità di tenere conto degli ostacoli oggettivi che il legislatore e l’amministratore incontrano in relazione alle disponibili risorse organizzative e finanziarie.

Non essendo la struttura in grado di soddisfare le esigenze di personalizzazione potenzialmente riferibili ad ogni utente del servizio, deve ritenersi opportuna e ragionevole la scelta di adeguare l’offerta alle tipologie di menù più richieste.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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