SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI UNIVERSITARI E LAVORATORI


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La Cassazione Civile, Sez. VI – 1, con Ordinanza del 11.06.2020, n. 11186 ha affrontato la questione inerente al  permanere del diritto del figlio maggiorenne all’assegno di mantenimento.

In pratica la mera iscrizione all’università non è  sufficiente a giustificare il permanere dell’obbligo, se il figlio svolga attività lavorativa in ragione di contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, motivo per il quale il ricorso è stato accolto dalla Cassazione.

Già la Cassazione con pronuncia  n. 18076 del 20/08/2014 ha statuito che

“Ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purchè compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.”


Secondo gli Ermellini la Corte d’Appello, pur avendo valutato lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del figlio e la prosecuzione della sua formazione professionale attraverso gli studi universitari, non ha evidenziato le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo in applicazione di criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età del beneficiario.

Avv. Tania Busetto

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