LE AUTOCERTIFICAZIONI OMINIBUS DEL DECRETO RILANCIO


VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Informativa sulla Privacy

 

Il Decreto Rilancio prevede una semplificazione e snellimento delle procedure amministrative per il rilascio di contributi a fondo preduto, bonus e agevolazioni attraverso il sistema delle autocertificazioni: attenzione però a non prenderle alla leggera perchè sono previsti dei severi inasprimenti delle sanzioni in caso di falsità di quanto dichiarato

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/60) con l’art. 264 prevede che fino al 31.12.2020 ci si possa avvalere della cd “autocertificazione omnibus” per richiedere bonus, contributi a fondo perduto ed agevolazioni fiscali connesse alla stuazione emergenziale in atto.

In pratica per tutte le domande che abbiano ad oggetto queste richieste si può allegare una dichiarazione nella quale, per l’appunto, si dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti.

In sostanza si tratta delle dichiarazione di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 in deroga, quindi, ai limiti presenti nello stesso decreto ed ai limiti dei settori specifici, fatte salve, ovviamente, le norme contenute nel codice delle leggi antimafa per misure di prevenzione ex Dlgs 159/11.

La ratio della normativa è semplificare e snellire le procedure amministrative che in questa prima parte della crisi si sono dimostrate essere particolarmente farraginose.

Dobbiamo stare molto attenti però, se da una parte il legislatore ha voluto snellire le procedure, dall’altra ha anche appesantito le sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, quindi non dobbiamo usarle con leggerezza e sicuramente nella compilazione dei moduli, per non sbagliare, è meglio farsi assistere da un professinista.

Come dicevo in caso di dichiarazioni mendaci le sansioni sono inasprite da un terzo alla metà.

La Cassazionè oramai è granitica nel ritenere che anche in caso di falsità nelle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 trovi applicazione l’art. 483 cp “Reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” che prevede la reclusione fino a due anni per chi autocertifica il falso e se la falsità riguarda attestazioni relative allo stato civile la pena di reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

I controlli da parte delle amministrazioni procedenti vengono effettuati a campione a seconda dell’importo erogato e della gravità del rischio. Questi controlli possono essere effettuati anche successivamente nel caso in cui la stessa amministrazione vanti seri dubbi sulla veridicità di queste autocertificazioni.

In presenza di autocertificazione falsa il beneficio verrà revocato ed inolttre si subirà per due anni il divieto di accedere a benefici, finanziamenti e contributi.

Grande protagonista di questi giurni è il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio.

A chi spetta questo contributo?

Ai titolari di partita iva che esercitano attività di impresa e lavoro autonomo e che abbiano compensi e ricavi fino ad € 5.000.000 o che siano titolari di reddito agrario, il cui ammontare di fatturato e corrispettivi ad aprile 2020 sia di 2/3 inferiore rispetto ad aprile 2019.

Oppure spetta, indipendentemente dal fatturato, a chi ha iniziato la propria attività dal primo gennaio 2019, oppure a coloro i quali abbiano avuto la sede legale o operavita nella cd “prima zona rossa“.

L’ammontare del contributo varia a seconda del fatturato (se inferiore ai 400.00 €, se tra i 400.000 ed 1.000.000 di Euro, o se superiore ad 1.000.000 di euro) e consisterà in una percentuale del 20 – 15- 10% rispetto alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Grandi esclusi sono i lavoratori autonomi ed i professinisti iscritti alla vasse di previdenza private.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande verranno presentate telematiche all’Agenzia delle Entrate, che poi sarà la setssa ad erogare le somme e potranno essere inoltrate in autonomia o attraverso i delegati al cassetto fiscale o alla consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate ha presentato anche le istruzioni ed il vademecum.

Quando le domande vengono presentate l’Agenzia contraollerà solo la corrispondenza del codice fiscale e dell’Iban, gli altri controlli nel merito verranno svolti successivamente, attraverso le fatture elettroniche, i corrispettivi telematici, le comunicazioni di liquidazoni periodiche di iva ed i dati della dichiarazione iva.

In quell’occasione verrà controllata anche la veridicità dell’autocertificazione di regolarità antimafia, necessaria per accedere a questi contributi.

Che cosa si dichiara nella autocertificazione di regolarità antimafia?

Si dichiara che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 67 del DLGS 159/11 e ss modiche ed integrazioni.

Se la dichiarazione di regolarità antimafia è mendace si applicherà la previsione di cui all’art. 25, 9° co, che in pratica configuara un vero e proprio reato di falso: chi ha rilasciato la dichiarazione mendace è punito con la reclusione da 2 a 6 anni, si applicherà l’art 322 ter cp e quanto erogato dovrà essere restituito con la sanzione, pari ad un importo che slitta dal 100 al 200% di quanto erogato e gli interessi nella misura del 4% l’anno.

In pratica il contributo potrà non essere dovuto in tutto in parte ed in questo caso troverà applicazione, ai sensi del co° 14, anche l’art 316 ter cp che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa ex art. 640 cp. Però se il contributo erogato non supera € 4.000,00 in quel caso si applicherà solo la sanzione pecuniaria che oscillerà da una somma poco maggiore di € 5.000,00 ad una poco superiore ai 25.000,00 € ed in ogni caso non inferiore a 3 volte l’importo erogato.

Poi sono previsti dei cd “sconti di pena” a seconda che si rinunci spontaneamente al contributo prima o dopo l’erogazione.

Ultima considerazione!

Siccome la norma non è chiara si apre un mondo relativo al concorso o meno di reati: se il contributo non è dovuto perchè l’autocertificazione della regolarità antimafia è mendace quale articoclo si appplicherà? il 316 ter cp? L’art. 25, co°9, del Decreto Rilancio? Si avrà un concorso di reati, una doppia incriminazione?

Staremo a vedere.

Avv. Tania Busetto

VUOI RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO? ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER