VANTARSI DI AVERE UNA RELAZIONE CON UNA DONNA CONIUGATA PUO’ INTEGRARE IL REATO DI DIFFAMAZIONE

È reato rivelare la relazione con una donna coniugata

Il reato di diffamazione si integra anche se il pettegolezzo è rivolto a più persone in momenti diversi

Vantarsi in paese di avere una relazione con una signora sposata è un atteggiamento che può comportare una condanna penale per diffamazione.

L’art. 595 c.p. in tema di diffamazione dispone che:

“Chiunque, fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

Sia in primo che in secondo grado l’imputato era stato condannato per diffamazione, in quanto aveva diffuso nell’ambiente di vita della vittima la notizia di aver avuto una relazione con lei e di essere in possesso di alcuni filmati che la ritraevano in momenti di intimità con lui.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno dichiarato il ricorso proposto dell’imputato inammissibile, in quanto il suo comportamento è stato correttamente giudicato diffamatorio, in quanto nei giudizi di merito era emersa la condotta di recarsi in paese dove entrambi vivevano e spargere la notizia della sua relazione con la parte civile.

Quindi, anche se la diffusione della notizia offensiva della reputazione era avvenuta in momenti successivi, ma in ogni caso con più persone, deve ritenersi integrato il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Tale decisione è conforme all’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale:

“Al fine dell’integrazione del delitto di diffamazione, non è necessario che la comunicazione offensiva con la pluralità di soggetti avvenga contemporaneamente con ciascuno di essi, potendo realizzarsi anche in tempi diversi, purché dia rivolta a più destinatari”.

Infine deve aggiungersi che la divulgazione della relazione extraconiugale, corredata dalla possibilità di visionare filmati intimi tra gli amanti, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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