SE IL CTU NON INVIA LA BOZZA ALLE PARTI?

È valida la CTU quando la bozza non viene inviata alle parti?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 21984 del 2018

Nel caso di specie, il ricorrente lamentava che non fosse stata rilevata la nullità della consulenza tecnica d’ufficio per il fatto che il c.t.u. non aveva mai inviato alle parti la bozza dell’elaborato ed aveva direttamente depositato nel fascicolo informativo la consulenza, successivamente allo spirare dei termini previsti per il deposito.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso evidenzia che,

“l’art. 195, comma 3 c.p.c., come sostituito dal comma 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta”.

La novella ha l’obbiettivo di garantire una piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, pertanto, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale.

“La dialettica tra l’ausilio officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonché le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo”.

L’omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, integra un’ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all’art. 157 del codice di procedura civile.

Quindi, come già affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1744 del 2013, per il caso della mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinenti alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni, tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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