UN CASO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AI DANNI DELL’ERARIO

Quando il conferimento in fondo patrimoniale della nuda proprietà può  integrare il reato di sottrazione fraudolenta ai danni dell’Erario?

Corte di Cassazione, terza sezione penale, sentenza n. 41704 del 2018

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano condannato l’imputato per il reato ex art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 poiché al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell’iva, degli interessi e delle sanzioni aveva compiuto atti fraudolenti sui propri beni costituendo un fondo patrimoniale nel quale aveva conferito la nuda proprietà di due immobili.

Eseguendo tale manovra l’uomo aveva sottratto i beni alla pretesa erariale, in quanto alcuni anni prima l’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato alcuni avvisi di accertamento.

La domanda che ci si pone è se il conferimento da parte del contribuente di beni nel fondo patrimoniale può concretizzare il delitto ex art. 11 del d.lgs. n. 74/2000.

L’art. in questione dispone quanto segue:

“1.  E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.  E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Vedi anche

Gli Ermellini, investiti della questione hanno confermato che il conferimento di beni nel fondo patrimoniale può concretizzare il delitto ex art. 11 del d.lgs. n. 74/2000.

Come affermato dalla sentenza n. 3011 del 2016 della Corte di Cassazione, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da permettergli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario.

L’oggetto giuridico del reato in esame non è il diritto di credito del fisco, ma la garanzia generica data dai beni dell’obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche se dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga in ogni caso il pagamento delle imposte dovute.

Per atto fraudolento si deve intendere qualsiasi atto che, non diversamente dalla alienazione simulata, sia idoneo a rappresentare a terzi una realtà non corrispondente al vero.

Vedi  anche

La condotta può essere posta in essere con ogni atti di disposizione del patrimonio che abbia la sua causa nel pregiudizio alle ragioni dell’Erario.

“La costituzione di un fondo patrimoniale è stata considerata condotta che può concretizzare il delitto ex art. 11 quando consenta al contribuente di sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniale alla riscossione coattiva del debito tributario”.

Recentemente, con la sentenza n. 47827 del 2017 della Corte di Cassazione, si è avuto modo di affermare che, ai fin dell’integrazione del reato in questione, la costituzione di un fondo patrimoniale non esonera dalla necessità di dimostrare, sia sotto il profilo dell’attitudine della condotta che della sussistenza del dolo specifico di frode, che la creazione del patrimonio separata sia idonea e finalizzata ad evitare il soddisfacimento dell’obbligazione erariale.

Il conferimento della nuda proprietà di un bene limita l’utilità dello stesso conferimento, in quanto i frutti del bene stesso non possono essere impiegati per i bisogni della famiglia, spettando al soggetto che è usufruttuario.

Detto ciò, il conferimento della sola nuda proprietà è un indice dello scopo fraudolento dell’operazione, dato che alcun concreto vantaggio immediato ne riceve il fondo patrimoniale.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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