È RESPONSABILE IL NOTAIO SE L’AGENZIA DELLE ENTRATE RIQUALIFICA L’ATTO ROGATO?

Può essere ritenuto responsabile del versamento di maggiori imposte il notaio se, l’Agenzia delle Entrate, successivamente, cambiando indirizzo, riqualifica l’atto rogato?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 22914 del 2018

Il caso giunto sino in Cassazione riguarda una società che, volendo realizzare due impianti fotovoltaici su alcuni terreni, che tuttavia non aveva intenzione di acquistare, si era rivolta ad un notaio per redigere degli più fiscalmente convenienti.

Il notaio aveva provveduto alla redazione di due atti, nello specifico di due scritture private di affitto di fondo rustico. In seguito, alla società in questione vennero notificati alcuni avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che aveva riqualificato i contratti da questa stipulati, come costitutivi di diritto di superfice, provvedendo alla liquidazione di una maggiore imposta di registro.

È responsabile il notaio per non aver assistito diligentemente le parti nella fase di stipulazione dei contratti sopramenzionati?

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respinsero le domande attoree, e così anche la Corte di Cassazione.

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Il Tribunale nel respingere le doglianze dell’attore aveva sottolineato che, all’epoca dei fatti, l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate era quello di qualificare il contratto stipulato proprio nei termini proposti dal notaio.

Il comportamento tenuto dal professionista non può considerarsi colpevole o negligente, in quanto in quel momento storico, i contratti di affitto di fondo rustico erano ritenuto fiscalmente più convenienti e non poteva prevedersi l’evoluzione più sfavorevole ai contribuenti.

Inoltre i giudici di primo grado avevano sottolineato che:

“da tale diversa liquidazione non sono tuttavia discese sanzioni in capo ai contraenti, che dall’errata qualificazione operata dal notaio non hanno subito alcun danno”.

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Quindi, si è affermato il principio in base al quale, la responsabilità del notaio, in caso di successiva riqualificazione da parte dell’Ente impositore, dell’atto da lui precedentemente stipulato, non riguarda la maggiore imposta di registro che i contraenti sono chiamati a pagare per effetto della riqualificazione, ma solamente le eventuali sanzioni agli stessi comminate a causa dell’erronea qualificazione iniziale dell’atto.

Dato che al ricorrente non era stata applicata nessuna sanzione, il Tribunale era arrivato alla conclusione che non vi era stato alcun danno ingiusto suscettibile di ristoro.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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