Scarpate sul ciglio della strada: cose in custodia della P.A.

Risponde di responsabilità omissiva colposa la P.A. che non mette in sicurezza le scarpate sul ciglio della strada.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 260/2017, è intervenuta sul caso di un autocarro che si è rovesciato durante il tragitto. La propria ruota anteriore destra l’ha portato fuori strada. La causa era da rinvenirsi sull’alto dislivello tra il manto stradale e parte di erba contigua e adiacente la strada.

I Giudici di merito avevano ritenuto responsabile del sinistro solo il guidatore dell’autocarro. Nelle sentenze delle corti territoriali è stato giudicata la condotta dell’autista di per sé sufficiente alla causazione dell’evento.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra era stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno avanzata nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’azione si fondava sul fatto che proprio quest’ultima ha la gestione di quel tratto stradale.

Secondo i Giudici di Legittimità, invece, la responsabilità, di tipo omissivo colposo, sarebbe da rilevarsi in capo all’Amministrazione.

Infatti, alla luce della presunzione juris tantum posta dall’art. 22 della L. 2248/1865, allegato F., e, in considerazione del rapporto pertinenziale che sussiste al pari dei fossi o delle banchine listanti ad una strada considerate parti della strada medesima, le scarpate ai bordi delle strade sono anch’esse soggette a regime di demanialità.

Ciò comporta l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 2051 c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

In conclusione, per assicurare la sicurezza dell’utente, secondo la Corte, la P.A. proprietaria della strada e delle sue pertinenze, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione. Inoltre, deve prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia (inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona asfaltata sussistente ai limiti della medesima).

Indipendentemente dalla questione dell’appartenenza della corrispondente al ciglio erboso, nel caso di specie, lo scalino al bordo della strada rappresentava un pericolo occulto, tenuto conto dell’insidia derivante dalla folta vegetazione che lo nascondeva.

Avv. Jacopo Marchini