SALDO E STRALCIO 2019

Saldo e Stralcio 2019

Oggi parliamo di un aspetto della c.d pace fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, n. 145  e mi riferisco al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali riservato alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Chiaramente non mi sto riferendo allo stralcio dei debiti fino a 1000 euro affidati agli agente di riscossione dal 2000 al 2010, ma ai carichi affidati all’agente di riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, e dalle dichiarazioni IVA, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni.

Nonché quelli derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Abbiamo parlato di  “grave e comprovata situazione di difficoltà economica”, ma cosa intende il legislatore?

Rientrano in questa situazione tutti coloro i quali abbiamo un’ISEE(l’indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 20.000.

I contribuenti in tale situazione, possono estinguere i debiti suindicati senza le sanzioni, gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari a:

16% se l’ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 8.500,00

20% se l’ISEE del nucleo familiare sia superiore ad € 8.500 e non oltre € 12.500,00

35% se l’ISEE del nucleo familiare sia superiore ad € 12.500,00

oltre agli aggi ed al rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Indipendentemente dall’ISEE, la norma prevede che si considerano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica anche i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di procedere al saldo e stralcio, la procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.

In questo caso il vantaggio è decisamente maggiore. I debiti possono essere estinti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10% e quelle maturate dall’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Come si fa ad essere ammessi al saldo e stralcio?

Il contribuente in possesso di questi requisiti presenta un’apposita dichiarazione all’agente di riscossione entro il 30 aprile 2019, ele modalità e la modulistica è pubblicata nel sito.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero in 5 rate di importo pari a:

35% con scadenza il 30 novembre 2019

20% con scadenza il 31 marzo 2020

15% con scadenza il 31 luglio 2020

15% con scadenza il 31 marzo 2021

15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano, dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Come abbiamo detto la volontà di accedere a questo tipo di definizione deve essere manifestata entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre successivo, l’agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli previsti e la conseguente impossibilità di estinguere il debito.

In tale ultima ipotesi, nello stesso termine l’agente della riscossione avverte il contribuente che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, ove definibili con la rottamazione ter (ex articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), sono automaticamente inclusi nella stessae indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30% delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

I debiti relativi ai carichi ammissibili al saldo e stralcio possono essere estinti anche se già ricompresi nelle cc.dd. rottamazionee rottamazione bisper le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

In tale ipotesi, i versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione con saldo e stralcio.

Attenzione ai controlli sulle dichiarazioni che l’Agenza delle Entrate fa a braccetto con la Guardia di finanza.

Importante rammentare che le società non possono essere ammesse a questa forma di definizione, e ciò indipendentemente dal proprio indice di liquidità.

Avv. Tania Busetto


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