PONTEGGI INCUSTODITI E FURTO IN APPARTAMENTO

Ponteggi incustoditi? Il condomino risponde del furto in appartamento ex art 2051 c.c.

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 26691 del 2018

Deve ritenersi responsabile ex art. 2051 c.c. anche il condominio oltre alla società che ha eseguito i lavori nel caso in cui questa lasci i ponteggi oltre la fine dei lavori ed un condomino subisca un furto in appartamento; ciò è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con la sentenza n. 26691 del 2018.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva condannato sia il condominio che l’impresa di costruzioni al risarcimento dei danni occorsi all’attrice in seguito ad un furto subito nel suo appartamento. Il fatto era accaduto in quanto degli ignoti erano riusciti ad entrare nel suo appartamento tramite i ponteggi lasciati incustoditi dall’impresa che aveva eseguito i lavori.

Il Condominio aveva proposto appello avverso detta sentenza, ritenendo che non potesse essere applicato al caso di specie l’art. 2051 c.c., in quanto doveva ritenersi custode solamente delle cose di proprietà comune e non anche dei ponteggi.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado aveva accolto le doglianze del ricorrente e aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’attrice nei confronti del condominio.

Gli Ermellini, intervenuti sulla questione hanno sottolineato che la corte territoriale con la sentenza impugnata aveva richiamato l’art. 2051 c.c., come norma che disciplina la responsabilità del condominio, ma poi aveva esaminato solamente il profilo della culpa in vigilando che è estraneo all’area dell’art. 2051 c.c..

Inoltre hanno specificato che

“E’ stata omessa, invece, qualsivoglia valutazione in termini di caso fortuito della sequenza causale che ha portato al furto, in particolare della colpevole inerzia della impresa nel predispone cautele o nel rimuovere la struttura. E pertanto la Corte d’Appello dovrà valutare il predetto aspetto per verificare l’assenza o meno di responsabilità da parte del Condominio. Infatti, nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è configurabile la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi, nonchè la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” .

Dott.ssa Benedetta Cacace


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