IL TUO CANE VIENE INVESTITO? HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI?

Se il proprio amico a 4 zampe viene investito da una macchina, si ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, sentenza n. 26770 del 2018

Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado aveva accolto l’appello proposto da una Compagnia di Assicurazioni rideterminando l’importo riconosciuto dal giudice in favore del proprietario di un cane per il risarcimento dei danni da questo subiti in seguito all’investimento stradale del proprio cane.

Nel liquidare il danno il giudice d’Appello ha rilevato come l’attore non aveva fornito nessuna prova circa il suo investimento in occasione del sinistro, essendo dimostrata solamente la circostanza del solo investimento del cane; quindi il solo danno risarcibile doveva identificarsi nel costo delle cure dell’animale, e non poteva essere risarcito il danno non patrimoniale.

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L’attore, nel ricorrere in Cassazione lamenta violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con gli artt. 2 e 13 Cost.,per avere il giudice negato la risarcibilità del danno non patrimoniale nascente dal ferimento dell’animale di affezione, trattandosi di conseguenze dannose di ordine non patrimoniale legittimamente risarcibili sulla base delle norme di legge appena richiamate.

Gli Ermellini, investiti della questione hanno dichiarato inammissibile tale motivo di ricorso, in quanto in base all’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile nel caso in cui il provvedimento impugnato ha statuito le questioni di diritto conformemente alla giurisprudenza e non vi sono motivi per mutare tale orientamento.

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Secondo costante orientamento giurisprudenziale,

“non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile, la perdita, in seguito ad un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse alla persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata, non potendo essere sufficiente, a tal fine, la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita della qualità della vita”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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