NON SPETTA ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO IMPUGNARE LA REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE

La persona offesa non può impugnare la revoca della misura cautelare

Corte di Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 5820 del 7 febbraio 2018

Non spetta alla persona offesa dal reato ma al pubblico ministero, impugnare la revoca della misura cautelare applicato al presunto stalker, se l’istanza proposta contro la restrizione imposta all’indagato non risulta essere notificata alla vittima.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 7/02/2018, n. 5820.

I giudici si sono interrogati su quali rimedi l’ordinamento appresti a tutela della persona offesa e del suo diritto ad essere avvisata della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, ex art. 299, comma 4 bis, c.p.p., e verificare se questa possa dirsi legittimata a proporre ricorso in cassazione contro l’ordinanza emessa dal giudice procedente in seguito dell’istanza che mirava a modificare in melius il regime de libertate del soggetto sottoposto a restrizione.

Secondo un primo orientamento è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per saltum dalla persona offesa del delitto di stalking, avverso il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di revoca dell’ordinanza di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimore nei confronti dell’indagato, dato che contro i provvedimenti di sostituzione o modifica della misure cautelari è ammesso solamente il rimedio dell’appello, mentre il ricorso immediato per cassazione può essere proposto solamente avverso le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché ex art. 568, comma 2, c.p.p., contro i provvedimenti riguardanti lo status libertatis non altrimenti impugnabili.

In base ad un altro orientamento invece, nei processi per i reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa può dedurre con ricorso per cassazione l’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive applicate all’imputato, nel caso in cui questo non abbia provveduto contestualmente a notificare l’istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione aderisce all’orientamento negativo, sostenendo che la persona offesa, anche con l’ausilio di un difensore munito di procura speciale, non può proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza emessa senza l’interlocuzione della presunta vittima.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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