LICENZIAMENTO DURANTE IL PERIODO DI PROVA

È licenziabile senza giustificato motivo il lavoratore durante il periodo di prova?

Corte di Cassazione, sentenza n. 18268 dell’11 luglio 2018

Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il licenziamento intimato al ricorrente, avvenuto durante il periodo di prova, ritenendo che, anche se la prestazione svolta in precedenza dal ricorrente presso differenti imprenditori aveva identico contenuto a quella oggetto del patto di prova, la stessa era stata eseguita nei riguardi di soggetti totalmente differenti e non legati da rapporti con gli altri imprenditori.

Gli Ermellini, investiti della questione hanno sottolineato che, secondo costante orientamento:

“Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripartizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all’apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e le personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di notificazioni nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute”.

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Il principio sopra espresso, anche se riferito ad una fattispecie, come quella del caso in questione, in cui il patto di prova avesse ad oggetto una prestazione con mansioni aventi la stessa natura resa in successione in favore di differenti datori di lavoro, deve in ogni caso confrontarsi con l’eguale necessità che vi sia la facoltà per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in merito all’adempimento della prestazione, essendo elementi suscettibili di modificarsi nel tempo.

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Detto ciò si deve ritenere che il licenziamento intimato durante il periodo di prova o alla sua fine, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, nemmeno in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore.

Sarà onere del lavoratore licenziato, in sede di giudizio, ex art. 2697 c.c. dimostrare di aver superato il periodo di prova e che il recesso è stato determinato da motivo illegittimo.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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