LE RESPONSABILITA’ DEL DOG SITTER

Fai la dog sitter? Paghi i danni anche se non è tuo il cane

Dog sitter e responsabilità

Il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 333/2017 ha condannato, il figlio della reale padrona del cane, al risarcire i danni provocati ad una donna, in seguito ad una caduta dalla bicicletta, in quanto un cane le aveva tagliato la strada.

La signora, caduta a causa dell’improvviso attraversamento di uno Schnauzer, aveva domandato in sede giudiziale al proprietario dell’animale, il risarcimento dei danni subiti, sostenendo che l’incidente fosse da imputare alla convenuta per mancata custodia del cane.

La convenuta sosteneva che fosse stato il figlio a portare fuori il cane e si difendeva chiamando in causa l’assicurazione, la quale eccepiva l’insussistenza della copertura, dato che la polizza era stata stipulata dalla figlia, mentre al momento dell’incidente, il cane era affidato in custodia al fratello.

I giudici hanno ritenuto che la caduta della donna non si è verificata per una sua guida negligente o imprudente, ma che essa si è verificata a causa della comparsa del cane in mezzo alla strada, fattore imprevedibile ed inevitabile, con l’ordinaria diligenza.

In merito all’individuazione del soggetto giuridicamente responsabile della custodia del cane, anche se la madre è la proprietaria, in base all’iscrizione all’anagrafe canina, è pacifico che tuttavia, al momento del sinistro l’unico ad esercitare l’effettiva vigilanza di fatto sull’animale fosse il figlio, e pertanto è in capo a costui che deve configurarsi la responsabilità piena, ex art. 2052 del codice civile.

Orientamento della Cassazione in tema di danno cagionato da animali

La Corte di Cassazione, con la sent. n. 979/2010 ha disposto che:

“In tema di danno cagionato da animali, poiché l’art. 2052 c.c., impone l’obbligo di predisporre le necessarie cautele, fatta salva la possibilità della prova del caso fortuito, indifferentemente sia al proprietario dell’animale sia a chi se ne serva per il tempo in cui lo ha in uso, il proprietario si libera dalla responsabilità solo ove provi di essersi spogliato dell’utilizzo dell’animale, senza a tal fine possa essere ritenuta sufficiente la prova del momentaneo affidamento dello stesso ad altri, qualora detto affidamento sia accompagnato dal mantenimento della diretta sorveglianza sull’animale medesimo”.

Dott.ssa Benedetta Cacace


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