L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

SEPARAZIONE E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

LA NORMA

Secondo l’art. 337 sexies c.c.:

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.’

Per casa familiare deve essere intesa quella abitata dalla famiglia al momento della cessazione della convivenza tra i coniugi e va intesa comprensiva tanto dell’immobile che di tutto il complesso di beni mobili, arredi, suppellettili ed attrezzature necessari ad assicurare le esigenze della famiglia.

Il giudice della separazione adottera’ i provvedimenti relativi alla prole con l’esclusivo interesse morale e materiale di essa e valutera’ , prioritariamente, la possibilita’ che i figli restino affidati congiuntamente a tutti e due i genitori e, in ogni caso cerchera’ di contemperare le esigenze della prole al criterio del possesso delle migliori qualita’ genitoriali.

Con l’assegnazione della casa, il giudice, cerchera’ di assicurare al residuo nucleo familiare la conservazione  della quotidianita’ che regnava antecedentemente alla separazione per cercare di rendere meno traumatica possibile, al minore, la nuova vita familiare.

Ma cosa succede se il genitore affidatario non e’ proprietario della casa familiare?

LA SENTENZA

Secondo la sentenza della Cassazione Civile n. 17971 del 2015:

‘in presenza di figli minori’, (…), l’immobile adibito a casa familiare e’ assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile, o conduttore in virtu’ di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una situazione giuridica qualificata rispetto all’immobile, la cui posizione, peraltro, e’ comunque di detentore qualificato, assimilabile al comodatario (anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente), attesa la pregressa “affectio familiaris” che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) nella relazione di convivenza.

Pertanto la casa spettera’ al genitore affidatario e a tutela della sua posizione e’ previsto che il provvedimento di assegnazione venga trascritto nel registro degli immobili per renderlo opponibile ad eventuali terzi che dovessero acquistare diritti sull’immobile.

Avv. Elisa Bustreo